Crisi bancarie: capri e anacapri espiatori

Chiudevo così il mio recente trattatello di bancologia morale (tale era il post su peccati e peccatori):

Cerchiamo almeno di capire che cosa è successo veramente. Di chi è la colpa? Servono tempo e saggezza in grande quantità per emettere un giudizio. Mi limito per ora a ribadire: il soggetto colpevole è un collettivo.

Non era ancora asciugato l’inchiostro digitale di questa frase, e già mi raggiungeva una salva di fragorose pernacchie: «Sanatoria, amnistia, giubileo, basta con questo ciarpame buonista! In diverse banche sono andati in fumo miliardi con grave danno dei risparmiatori e dei contribuenti: prima di tutto, fuori i colpevoli! Tutto il resto è arma di distrazione di massa».

Ok, ricevuto. Faccio conto di non aver mai scritto il post precedente e mi metto umilmente al servizio della causa prioritaria: smascherare i responsabili e assicurarli alla giustizia. Mi rendo conto che qualcuno lo deve fare, e in fretta. La folla rumoreggia e si accalca attorno alla gogna. Qualcuno sia mandato sul banco degli imputati e paghi, prima che le teste calde si facciano giustizia da sé.

Idea! Creare un corpo speciale come la tropa de elite che combatteva il narcotraffico nelle favelas brasiliane. No, troppa violenza, si rischia di fare confusione tra guardie e ladri, buoni e cattivi. Come è successo al protagonista della serie, l’attore brasiliano Wagner Moura, che da capo poliziotto a Rio de Janeiro è diventato Pablo Escobar (con improbabile accento colombiano) in Narcos. I cittadini esemplari che mi hanno dato l’incarico esigono il pieno rispetto della legalità.

Ed è quello che cercherò di fare in questo post, seguendo le tracce dei procedimenti di individuazione delle responsabilità avviati nella lunga stagione di dissesti bancari. Vi devo avvertire, però: non verrà fuori una storia tipo Agatha Christie che scorre inesorabile verso la scoperta dell’assassino. Anzi, la storia è quasi impossibile da mettere in scena. Gli autori (sono più d’uno e non sempre si mettono d’accordo sulla trama) hanno infarcito il copione di personaggi cattivi, ma a parte gli stuntmen e i comprimari, nessuno vuole interpretarli.

All’inizio era tutto molto semplice, valeva l'interpretazione ufficiale della Banca d’Italia: la crisi era frutto del combinato disposto di una grave recessione e dei comportamenti dei vertici di alcune banche che hanno agito in maniera imprudente e negligente quando non con frode. Facile era in questo caso risalire ai responsabili: se una banca è caduta in dissesto (per fortuna in una minoranza di casi) vuol dire che è stata mal gestita. I primi colpevoli sono gli organi di governo e di controllo. Ma anche i clienti-investitori che hanno subito il danno sono "causa del proprio mal" per difetto di educazione finanziaria e oblio della regola universale caveat emptor. Ed ecco serviti i colpevoli (CdA, collegio sindacale e alcuni alti dirigenti) nonché i capri espiatori (gli stessi colpevoli e gli incauti clienti che si sono fatti abbindolare).

I suddetti clienti-investitori non hanno preso molto bene la versione della Vigilanza, nella quale facevano la parte dei fessi che se la sono cercata. Sul loro risentimento (comprensibile) le associazioni dei consumatori più agguerrite hanno costruito un impianto accusatorio rivolto principalmente contro le stesse Autorità di vigilanza, ree di omessa prevenzione e repressione, aggravate dal mancato disinnesco della trappola del burden sharing. Le associazioni hanno trovato una sponda parlamentare altrettanto agguerrita nel Movimento 5 stelle. Gli esponenti grillini hanno ovviamente caricato le accuse di contenuti politici, enfatizzando le connivenze, i conflitti di interesse e le distratte scelte legislative dei partiti che hanno governato negli anni di scoppio della crisi, del Pd in particolare.

La trama si è ingarbugliata quando la componente renziana del Pd (ossessivamente attaccata dalla stampa sul dossier Banca Etruria) è scesa nell’arena per difendersi attaccando a propria volta le Autorità. Questo è accaduto nei modi che ben conosciamo: dando l’appoggio decisivo nel giugno 2017 alla Commissione d’inchiesta sulle banche e presentando, a fine ottobre, una mozione ostile alla riconferma del governatore Ignazio Visco.

Tutto questo si compiva poco prima dell’inizio dei lavori della stessa Commissione, che a questo punto è rimasta catturata nel ruolo di grande accusatrice dei regolatori e dei politici, senza però un accordo sui capi di imputazione. Come ha funzionato in questo marasma il processo di accertamento dei fatti e delle responsabilità? Molto male, ovviamente. Una Commissione d’inchiesta nata per accertare la verità si è trasformata in un terreno di caccia ai capri espiatori, dove i cacciatori diventano prede. Si è partiti dall’assunto che i colpevoli delle crisi dovessero pagare. La Vigilanza li ha sanzionati fornendo ai nuovi vertici e ai procuratori gli argomenti per portarli in giudizio. I politici che fanno capo al M5S e a Matteo Renzi hanno denunciato le mancanze della Vigilanza, e sulla loro scia (non tutti l’hanno notato) si sono accodati alcuni esponenti del centrodestra. A loro volta i politici "di governo" che se la sono presa con i Supervisori sono stati messi alle strette da altri politici d’opposizione (in primis Renzi attaccato sul caso Boschi dal M5S). I giornali e l’opinione pubblica hanno fatto da cassa di risonanza alle bordate più fragorose, trattando il resto nelle note a margine.

Che strano processo! Si intrecciano attacco e difesa, imputazione e scarico di colpe tra vittime, pubblici accusatori e presunti colpevoli, questi ultimi usati come capri espiatori. L’accanimento accusatorio è il tema dominante, e lo vediamo persistere in varie forme e gradi di giudizio. I capri diventano anacapri. Il neologismo (anà- indica reiterazione) rimanda all’omonimo paese dell’isola cara a Tiberio anche per via dell’immagine iniziale di questo post, ripresa dal pavimento maiolicato che lì si può ammirare nella Chiesa di San Michele Arcangelo.

Il mio intento principale qui è dimostrare come i diversi processi (in senso lato) alle crisi bancarie, avviati fuori e dentro la Commissione parlamentare, siano entrati in loop tra di loro. Al momento non si vede come possano risolversi in maniera non dico giusta, ma anche soltanto non contraddittoria. Ciò detto, dove voglio arrivare? Per evitare una nuova salva di pernacchie, lo dirò soltanto alla fine.

Note
Come ho già scritto qui, sono a mia volta una dei presunti colpevoli delle crisi bancarie in quanto sanzionato e convenuto in azione di responsabilità. La vicenda pare vicina a una conclusione onorevole. Molte delle cose che ho appreso, e che trovate qui, derivano dalla mia esperienza personale. Mi piacerebbe raccontarvela, ma non è ancora il momento.

È meglio che uno solo perisca per il popolo

E ripartiamo dalla domanda cruciale: la folla esige dei capri espiatori, ma i candidati al sacrificio si ribellano. Sempre di sete di giustizia si tratta, collettiva e personale. Quale delle due è giusto che prevalga?

L’ingiustizia resa al singolo

Un mio corrispondente su twitter non aveva dubbi: nella confusione, il sacrificio del singolo può essere una dura necessità:

Letto il suo istruttivo pezzo, la guerra incompresa di Palazzo Koch. Lo condivido in pieno. E tuttavia caro Poirot/Erzegovesi Lei omette di farci sapere se gli assassini (crisi , incompetenza, avidità, malversazione, ritardi di sistema) abbiano avuto o meno un complice consapevole, con residenza in quel magnifico edificio situato in Roma, in una via il cui nome assomiglia a una nota marca di sigarette.
Lasciare i finali aperti è una delle vie d’uscita dei registi quando non sanno o non vogliono dare messaggi ma offrire spunti di discussione, come credo sia nel suo caso.
Io le offro il mio, che le avevo già anticipato. In mancanza di una riforma di sistema, di cui questo Parlamento non può o forse è meglio che non si occupi, sic! avere Visco o un' altro membro del Direttorio, da cui proverrebbe molto probabilmente il nuovo Governatore, c’est la meme chose. [..] Però avrebbe un valore segnaletico. E, secondo me, in assenza di una Riforma integrata Vigilanza/Giustizia piutost che nient l’è mei piutost. Non sottovaluti e so che non lo farà il concetto tanto superficialmente disprezzato del capro espiatorio, quello dei sacrifici è un rito ancestrale, antico ma con una grandissima potenza evocativa sugli umani. E i veri banchieri scriveva Pellegrino Capaldo non si occupano di cifre si occupano di uomini.

Vito Antonio Ayroldi

Secondo il mio corrispondente (che peraltro pochi giorni dopo avrebbe scritto la mail di tutt’altro tono che mi ha ispirato «Viva Visco!»), con la riconferma del Governatore abbiamo perso l’occasione per un gesto liberatorio di grandissima potenza evocativa sugli umani. E di umani delusi, disgustati, infuriati contro le banche e chi le ha gestite o regolate ce ne sono tanti in giro. I politici, che sono maestri nel captare gli umori dell’elettorato, se ne sono accorti benissimo. Non è un caso che quattro deputati su cinque abbiano approvato la mozione anti-Visco del Pd, o si siano astenuti. Chiaramente, il destinatario di tale sfiducia (o non fiducia) non era disposto a mettersela via. Così avrebbe confidato in quei giorni alle persone più vicine, secondo quanto riportato da Francesco Verderami sul Corriere il 20 ottobre:

Semmai ci fosse un fixing a scandire l’affaire Bankitalia e il travagliato iter per la nomina del governatore, è certo che al momento Visco non accetta l’idea del sacrificio, non accetta cioè che la sua storia — «il meglio di me» — venga macchiata sul finale.

Il suo inopinato censore, Matteo Renzi, sarebbe sceso in campo due mesi dopo per difendere dalla gogna mediatica Maria Elena Boschi:

«Demagogia è prendere un problema complesso e presentarlo in modo fuorviante ai cittadini indicando un facile capro espiatorio. Nel linguaggio barbaro di Cinque Stelle e di parte della stampa sembra che il problema delle banche italiane siano Banca Etruria e Boschi.»

e aggiungeva

«Un vostro commentatore ha scritto sul Corriere: a questo punto non importa se Boschi ha detto o meno la verità. A noi del Pd sì: la verità interessa più del pregiudizio.»

La verità sopra ogni cosa, il talismano più potente contro la fascinazione del capro espiatorio. Bello che Renzi l’abbia invocata. Avrà fatto piacere alla stessa Boschi, che si è difesa anche da sé nell’intervista alla Stampa del 21 dicembre:

Ma davvero vi sembra una notizia che un ministro incontri il capo della Consob o un alto dirigente di Banca d’Italia o un amministratore delegato? Per di più una persona che è suo malgrado spesso seguita da fotografi. Il tentativo è quello di trovare un ottimo capro espiatorio per non discutere delle vere vicende che hanno riguardato il sistema bancario italiano. Io non mi faccio utilizzare come foglia di fico per coprire chi ha sbagliato in questi anni. Da mesi sembra che Banca Etruria sia l’unica priorità per questo Paese. A me dispiace solo che quella storia non sia stata salvata, il resto appartiene al chiacchiericcio. La mia famiglia è presa di mira da due anni, ma non abbiamo mai chiesto alcun trattamento di favore. Dura lex, sed lex. A differenza di chi è colpevole e non paga mai.

Prendersi le colpe di altri è un’esperienza mortificante e ingiusta. Nessuno è disposto ad accettarla, a meno di farlo per campare, come il Benjamin Malaussène di Pennac ingaggiato dai grandi magazzini proprio per la mansione di capro espiatorio, ma per colpe di poco conto (un frullatore guasto, un cartellino del prezzo sbagliato) in maniera nascosta e senza invadere la sfera privata. Un personaggio pubblico, di potere, con una reputazione da difendere, non lo farà mai. Se poi l’illustre personaggio messo in mezzo come capro espiatorio si difende per amore della verità, ha tutta la mia simpatia.

Il bene collettivo e il magnum exemplum di Tacito

Le istituzioni, e le persone che esercitano il potere di comandarle, tendono ad autoconservarsi. Se uno scandalo, una perdita, una sconfitta minacciano di decapitarle e di travolgerle, scatta l’autodifesa. Si attiva nei frangenti critici il loro sistema immunitario posto a protezione della disciplina e dell’autorità dei comandanti. Pensiamo a strumenti come la decimazione dei reparti ammutinati o macchiati di codardia. Una pratica crudele e aberrante, sopravvissuta dalle legioni romane alla Grande guerra, con la quale si colpiscono deliberatamente persone innocenti per l’impossibilità di trovare i responsabili, o anche soltanto per dare un salutare esempio. E a questo punto è d’obbligo citare Tacito (Annali XIV, 44):

Libet argumenta conquirere in eo, quod sapientioribus deliberatum est? sed et si nunc primum statuendum haberemus, creditisne servum interficiendi domini animum sumpsisse, ut non vox minax excideret, nihil per temeritatem proloqueretur? sane consilium occul[ta]vit, telum inter ignaros paravit: num excubias transire, cubiculi fores recludere, lumen inferre, caedem patrare [poterat] omnibus nesciis? multa sceleri indicia praeveniunt: servi si prodant, possumus singuli inter plures, tuti inter anxios, postremo, si pereundum sit, non inulti inter nocentes agere. suspecta maioribus nostris fuerunt ingenia servorum, etiam cum in agris aut domibus i[s]dem nascerentur caritatemque dominorum statim acciperent. postquam vero nationes in familiis habemus, quibus diversi ritus, externa sacra aut nulla sunt, conluviem istam non nisi metu coercueris. at quidam insontes peribunt. nam et ex fuso exercitu cum decimus quisque fusti feritur, etiam strenui sortiuntur. Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod contra singulos utilitate publica rependitur."

Vogliamo indagare sulle ragioni che hanno indotto persone più sagge di noi a prendere quei provvedimenti? E, quand’anche fossimo noi, ora, a dover prendere per primi quella risoluzione, credete che uno schiavo si sia risolto a uccidere il suo padrone senza lasciarsi scappare una parola di minaccia, senza aver pronunciato una frase imprudente? Ammettiamo pure che abbia celato il suo proposito e abbia preparato l’arma all’insaputa di tutti: ma come ha potuto superare gli schiavi di guardia, aprire la porta della camera, introdurre un lume, compiere il delitto senza che nessuno se ne accorgesse? Molti sono i segni che preannunciano un delitto; se gli schiavi ce li indicano, possiamo vivere, pur soli, tra molti, stando sicuri fra chi si preoccupa di se stesso; e, dopo tutto, se è destino morire, avremo la nostra vendetta in mezzo ai colpevoli. I nostri padri non si fidavano dell’indole degli schiavi, anche se nascevano nei nostri stessi campi e nella stessa casa e si abituavano subito ad amare il padrone. Ma, da che abbiamo, tra gli schiavi domestici, gente di diversa origine, con usanze fra le più disparate, che praticano riti stranieri, oppure nessuno affatto, la paura è l’unica possibilità di tenere a freno questa massa eterogenea. Moriranno, certo, degli innocenti. Ma anche in un esercito che si sia dato alla fuga, quando si flagella a morte un soldato ogni dieci, la sorte può toccare anche a degli innocenti. Ogni punizione esemplare ha in sé qualcosa di ingiusto, ma si riscatta, con danno di pochi singoli, nell’utilità generale.

Tacito scolpisce, da par suo, la genesi del sistema immunitario basato sulla paura delle punizione. In principio era un mondo ideale fatto di prossimità affettuosa e fiducia tra padrone e schiavi. Lo hanno poi corrotto personaggi estranei, privi del sacro rispetto per il padrone, che possono ingannare, rubare e persino uccidere per profitto o per "matta bestialitade". Li si può neutralizzare soltanto con una rete di sentinelle e delatori. Ma trattandosi di soggetti violenti, si deve incutere ai loro pari un terrore più forte dell’intimidazione che i primi possono esercitare: se questi commettono un delitto, i compagni che non lo hanno denunciato (anticorpi mancati) devono essere messi a morte. In questo modo, se i veri colpevoli fuggono e restano impuniti, si dà alla forza pubblica un bersaglio contro il quale scatenarsi, tra gli applausi della folla. Le imputazioni sono quelle mosse in automatico: hanno dormito, non potevano non accorgersi. I capri espiatori offrono il magnum exemplum ai loro pari risparmiati dall’ingiusta punizione.

Qui Tacito paragona la dura lex per la quale si sopprimono gli schiavi reticenti alla decimazione dei presunti codardi nei reparti militari datisi alla fuga. Per trovare il principio del capro espiatorio non dobbiamo scomodare il codice militare del tempo di guerra. Basta la parte sanzionatoria del diritto amministrativo del tempo di pace. Che è ben distinta dal diritto penale: non colpisce chi commette un delitto, ma protegge un ordine pubblico (publica utilitate).

Quando si deve alzare il tiro

Quando accanirsi sui fanti non basta, si alza il tiro su "santi" e generali. Dopo la rotta di Caporetto, il generale Cadorna incolpò dapprima i suoi soldati poco combattivi, ma alla fine il Governo non poté fare a meno di rimuoverlo dall’incarico. Fu lui il capro espiatorio di quella sconfitta. Ma si è trattato di un rimedio traumatico, vissuto come un dramma dall’istituzione. Se l’epurazione (anche casuale) della bassa forza è una risposta immunitaria di routine, la destituzione e l’eventuale condanna dei capi è operazione chirurgica ben più delicata. Anch’essa però improntata a un prevalente fine "esemplare", sotto il vincolo di non privare l’organismo-istituzione del suo centro di comando e controllo. La giustizia giusta verso i singoli è un lusso che non sempre ci si può permettere. Cadorna aveva la responsabilità ultima, ma anche il generale Badoglio ha commesso degli errori di valutazione e di omissione d’intervento, eppure da quell’episodio la sua carriera non ha sofferto, anzi.

Note
Da un colloquio di Aldo Cazzullo del 21 ottobre con il Capo di stato maggiore dela Difesa, generale Graziano, ho capito quanto la sconfitta di Caporetto marchi come una ferita la memoria popolare, ma ancora di più la memoria delle Forze armate italiane come istituzione. Tanto che il generale tiene a precisare che sconfitta fu, ma non disfatta. Errori furono commessi, ma agirono anche fattori imprevisti o non contrastabili.

Lo stesso processo si è innescato (senza produrre gli stessi effetti) dopo le débâcle bancarie. Elio Lannutti ha definito Visco Attila dei risparmiatori. Matteo Renzi e Maria Elena Boschi sarebbero per Luigi Di Maio aguzzini dei correntisti. Finora non è stato rimosso nessuno, ma la partita (come si vedrà) è ancora aperta.

La piramide dei castigamatti

Dai tempi del grande storico latino, la civiltà giuridica ha compiuto progressi nella tutela dei diritti individuali. Vediamo allora se questo è vero nel caso delle cattive condotte bancarie. Il sistema sanzionatorio è mirato ed equo nell’individuare e punire i colpevoli oppure si accontenta di produrre una serie di punizioni esemplari che hanno valore dimostrativo e autoassolutorio? Le vittime meritano di soffrire la pena, o sono capri espiatori rei soltanto di stare nel posto sbagliato al momento sbagliato? Il meccanismo di accertamento delle responsabilità scala in maniera fluida verso l’alto quando lì si devono cercare le responsabilità sostanziali? C’è un’ordinata divisione dei ruoli tra imputati e accusatori ai diversi livelli di quella che possiamo chiamare la piramide dei castigamatti?

Chiariamo subito una cosa: dobbiamo distinguere tra castigamatti amatoriali e di professione. I secondi si chiamano Autorità, amministrative (come la Banca d’Italia, la Consob, l’Unità di informazione finanziaria, l’Agcm, l’Agenzia delle entrate, l’Inps, ecc.) e giudiziarie (come le Procure e le sezioni civili e penali dei tribunali). Svolgono un lavoro ingrato, devono vigilare e reprimere, sono pagate per questo, sono obbligate a farlo, nel rispetto di un apparato di regole diverso da caso a caso e comunque complicatissimo. Se qualcosa va storto, nessuno deve poterli accusare di aver dormito, di non essere intervenuti.

I castigamatti del primo tipo, censori amatoriali, sono principalmente i politici (con responsabilità di Governo, della maggioranza, all’opposizione). Anche loro hanno grosse responsabilità, ma possono permettersi di non vigilare, di reprimere chi pare a loro e di farlo applicando regole e sanzioni elastiche e discrezionali. Senza offesa per nessuno, metto tra i dilettanti anche i parlamentari della Commissione d’inchiesta, per quanto disciplinati da una legge istitutiva e investiti di poteri quasi equivalenti a quelli della Magistratura.

Nel processo sanzionatorio che coinvolge i dilettanti, il potere sovrano spetta all’opinione pubblica e all’elettorato. La sanzione ultima contro il leader politico reo di aver pasticciato con le banche è votare il partito suo avversario. E qui l’arte marziale dell’esposizione al pubblico ludibrio si rivela essere arma a doppio taglio. Il politico che si fa scudo delle mancanze di un’Autorità può a sua volta essere messo alla berlina da un altro politico, o dai giornali, o dalla rete, come si è già detto. Ma la situazione può sfuggire di mano, e allora si scatena la rabbia popolare con manifestazioni fuori dei palazzi del Governo o delle Autorità, blocchi stradali, o peggio (scioperi della fame, ritorsioni, minacce e vendette personali). Nessun politico responsabile dovrebbe scherzare col fuoco di queste manifestazioni, tenuto conto dell’alto rischio di gettare benzina sul fuoco del disagio sociale.

Note
La protesta sulle banche potrebbe diventare clamorosa come quella sul tema dell’immigrazione. Qualche avvisaglia la si è avuta nel febbraio 2013 con i sigilli posti da aderenti a Forza Nuova alle filiali calabresi di Mps. Lo stesso movimento segue anche i temi bancari: ha recentemente promosso un incontro a Siena sulla stessa banca. Fortunatamente il grosso della protesta anti-sistema, animata dalle associazioni dei consumatori affiancate dal M5S, si è finora espressa in forme civili e non violente. Ma gli agitatori possono essere sempre in agguato.

A latere notiamo che tutti i censori (persone o istituzioni) rimangono esposti all’alea di un procedimento avviato dalla Magistratura (ivi compresa la Corte dei conti), il top del sistema sanzionatorio. Nel caso delle istituzioni, i procedimenti si complicano notevolmente: per i reati commesse nell’esercizio delle funzioni di Governo esiste un tribunale dei ministri; non è cosa banale chiamare in giudizio civile o penale un’Autorità di vigilanza. È molto più semplice sostituire i vertici, anche se non meno indolore.

Una mappatura delle violazioni e delle sanzioni giuridiche

I castigamatti si attivano in reazione a comportamenti a vario titolo censurabili. Ne ho fornito una classificazione nel post precedente. Per dettagliare i reati, allego qui in fondo un’appendice giuridica, alla quale rinvio. Tutti i casi di dissesto che si sono verificati in Italia contemplano un sottoinsieme più o meno completo delle mancanze che interessano uno o più livelli della piramide sanzionatoria definita dall’ordinamento giuridico, e specificamente:

  • sono in tutti i casi violazioni delle regole di sana e prudente gestione, trasparenza e correttezza esplicitamente censite e punite dalle regole di vigilanza (Banca d’Italia o Consob);

  • costituiscono quasi sempre violazioni degli impegni contrattuali degli esponenti aziendali (o responsabilità extra-contattuali) che danno titolo per azioni civili risarcitorie;

  • in presenza di altri presupposti (in primis l’intento doloso) possono essere associate alle fattispecie di reato perseguite nelle azioni penali.

Vediamo ora come si attivano e si svolgono i procedimenti ai diversi livelli.

Esposti individuali e whistleblowing

Molti degli abusi poi riconosciuti come tali a crisi ormai conclamata erano stati segnalati anni prima da singoli clienti con l’appoggio delle Associazioni dei consumatori, come nel caso dell’esposto Adusbef del 2008 sulle pressioni commerciali della Popolare di Vicenza all’acquisto di azioni collegato alla concessione di prestiti.

Ci sono poi segnalazioni ed esposti di whistleblower che partono dall’interno della banca e sono indirizzate alla funzione di ispettorato/audit oppure direttamente alle Autorità di vigilanza o alle Procure, come nel caso delle malversazioni della "Banda del 5 per cento" di Mps. Un altro caso noto, che non riguarda una banca, è la denuncia da parte di un funzionario delle spese eccessive effettuate dal Presidente della società ferroviaria Trenord.

Note
Questi segnali sono rafforzati dai media quando esiste un vivace giornalismo finanziario investigativo, che peraltro non sempre arriva sulle pagine economiche dei maggiori quotidiani, essendo filtrati con cautela dalle redazioni. È più facile trovarne traccia in alcune testate "meno istituzionali" (Il fatto quotidiano, La verità, Libero, per citarne alcune), nei quotidiani locali e in inserti speciali di quotidiani "istituzionali" (come Plus 24 del Sole 24 ore).

Queste iniziative meritorie sono insostituibili nel rivelare cattivi comportamenti che sono dissimulati o nascosti da chi li commette. Non sempre scatenano una reazione proporzionata alla gravità delle condotte, anche perché non tutti gli esposti denunciano fatti di reale gravità, e non è facile intercettare quelli degni di seguito. Nel caso delle banche, è difficile che l’iniziativa di clienti e associazioni basti a mettere in azione le Procure, essendoci di mezzo il filtro delle autorità tecniche (Banca d’Italia, Consob) che hanno un quadro informativo e poteri ispettivi e di indagine che danno maggiori garanzie sulla fondatezza delle questioni sollevate.

Il coraggio dei whistleblower e dei giornalisti investigativi trova molti ostacoli sulla sua strada. Spesso le condotte contestate sono una leva di sviluppo commerciale o di profitto per la banca. L’alta direzione le difende come fosse uno scrigno di preziosi, di cui mette a budget il progressivo riempimento. L’illiceità dei comportamenti non è facile da dimostrare, e gli insabbiatori hanno spesso buon gioco nel fornire spiegazioni e nel frenare ispezioni interne che potrebbero rivelarne la reale diffusione e gravità. Basta citare tre casi leggendari.

Note
Non si riuscì a dimostrare la truffa di Charles Ponzi finché non saltò il banco, ma prima di essere travolto l’avventuriero di Lugo di Romagna riuscì a superare insinuazioni, inchieste e crisi temporanee di fiducia. I conti titoli fasulli in cui Bernie Madoff dichiarava di investire miliardi di dollari non furono setacciati dalla Sec nonostante che un’analista finanziario avesse dimostrato che la strategia su opzioni dichiarata agli investitori non poteva produrre (prezzi di Borsa alla mano) i rendimenti promessi e falsamente attribuiti. Anche il cash inesistente dichiarato da Parmalat in capo al fondo Epicurum è stato preso per buono da fior di società di revisione e agenzie di rating.

C’è poco da fare, quando le carte appaiono a posto, soltanto un procuratore che apre un fascicolo penale può andare sul posto e smascherare che sono false. L’industria dei produttori e passatori (più o meno cortesi) di carte non si espone. Le Autorità bancarie e finanziarie non sempre possono fare indagini penetranti (sebbene i poteri investigativi della Consob per i casi di market abuse siano stati rafforzati, non a caso, dalla L. 62/2005, art. 9). Dopo i grandi scandali a cavallo del 2000, ci fu il giro di vite delle normative sulle responsabilità penali delle società (la Legge Sarbanes Oxley del 2002 negli USA, in Italia il D.Lgs. 231/2001), che ha dato la stura a una nuova filiera di processi organizzativi di compliance. Questi hanno come fine precipuo quello di proteggere la società dalle responsabilità per reati penali. Speriamo che aiutino anche a prevenire le malversazioni.

Le sanzioni di Vigilanza

Dopo l’accenno ai censori per passione, passiamo ora al primo piatto del menu somministrato ai "mariuoli" dai censori di professione: gli ingredienti principali sono le sanzioni irrogate dalle autorità che nel sistema bancario e finanziario vigilano, con funzioni diverse, sulla stabilità, sulla trasparenza e correttezza, e sulla protezione dei clienti. Sono l’esito di procedimenti amministrativi, come le multe automobilistiche. Puniscono il mancato rispetto del codice della strada dell’intermediazione finanziaria, con vari modi di accertamento delle violazioni. Purtroppo queste ultime non sono così facili da intercettare come gli eccessi di velocità, la guida in stato di ebbrezza, la patente scaduta o la mancata revisione del veicolo.

Le ispezioni

Come le multe, le sanzioni Bankitalia o Consob sono di regola irrogate da personale che mette i boots on the ground, nello specifico dai nuclei ispettivi che conducono verifiche presso gli intermediari. Non esiste l’analogo dell’autovelox, cioè di una sanzione che scatta automaticamente alla rilevazione di un dato fuori soglia. Se fosse previsto, questo tipo di multa sarebbe associato alle segnalazioni di vigilanza cosiddette "cartolari". Le visite ispettive possono essere di routine (ogni tot anni) oppure rispondere a dei segnali critici che riguardano specifiche aree della gestione o l’intera banca. Si svolgono con un minuzioso auditing su fonti documentali interne (non si scansionano le mail né intercettazioni telefoniche o ambientali). Si concludono con un rapporto ispettivo che assegna un voto alla banca crescente con la criticità delle mancanze riscontrate. Quando la criticità è alta, possono seguire interventi di censura o di rigore, che possono fermarsi a lettere di intervento (dove si prescrivono azioni correttive che la banca è tenuta a eseguire) oppure arrivare all’irrogazione di sanzioni agli esponenti aziendali, fino al caso di provvedimenti di crisis management come il divieto a compiere operazioni, l’intimazione di cessare determinati comportamenti, la rimozione o l’affiancamento dei vertici (introdotte con la direttiva Brrd) o la messa in amministrazione straordinaria (sostituita nella Brrd dalla nomina di uno special administrator).

In pratica, le sanzioni amministrative sono una ricaduta tipica di un’ispezione di vigilanza conclusasi non positivamente, così come avviene nel caso degli accertamenti tributari condotti dall’Agenzia delle entrate.

Scopo e implementazione

Le sanzioni hanno un fine preminente di tipo dissuasivo, che è quello di scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo.

Rimane un che di contingente e convenzionale in qualunque apparato di sanzioni amministrative. Il perimetro e i meccanismi di ripartizione delle responsabilità, la durezza del sacrificio afflittivo, l’eventuale fine riparatorio, gli spazi di difesa durante e dopo il procedimento, sono tutti aspetti che cambiano nel tempo e nello spazio geografico e istituzionale. Senza pretesa di addentrarci nei meandri della materia (ci servirebbe il consulto di esperti di diritto bancario, amministrativo e processuale) cercherò ora di stilizzare gli impianti sanzionatori che si sono applicati o si stanno applicando nella Vigilanza bancaria dal 2012 a oggi: quello "italiano" ex Disposizioni del 18 dicembre 2012 (applicato fino al 31 maggio 2016) e quello "europeo" ex modifiche alle disposizioni precedenti in recepimento della Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV) con Provvedimento del 3 maggio 2016 (applicate dal 1° giugno 2016). Si accenna anche alle sanzioni direttamente irrogate dal Comitato di supervisione della Bce ai sensi della Direttiva citata e della precedente della Raccomandazione del 7 luglio 1998.

Non tratto nello specifico i procedimenti sanzionatori della Consob, che pure hanno avuto grosso peso nelle crisi recenti, caratterizzate da gravi violazioni delle norme sulla tutela degli investitori.

Note
Dedico più spazio alle sanzioni di vigilanza rispetto al tema dei procedimenti giudiziari civili e penali. Rappresentano infatti la base della piramide delle punizioni. Il mio intento è soprattutto quello di evidenziare le interconnessioni tra i diversi livelli della piramide.

Sanzioni all’italiana

I destinatari in questo caso sono le persone, per lo più esponenti aziendali (amministratori, sindaci, altri dirigenti) o revisori e consulenti sui quali l’intermediario abbia esternalizzato funzioni "sensibili".

Le condotte sanzionate sono quelle non conformi alla regolamentazione che traduce in doveri i principi di sana e prudente gestione, o di trasparenza e correttezza (fatti rispettare dalle rispettive Autorità competenti). Il setaccio delle regole si presta a raccogliere poche pietre grosse e numerose pietruzze di responsabilità personale. È, come si diceva, una specie di voto di condotta, oltre che di profitto in materia di compliance, controlli e stile di gestione.

Quanto si paga? Le Autorità possono andare giù con la mano più o meno pesante. Dipende dalle regole, ma anche dalle pratiche. Le une e le altre nel tempo possono cambiare. Un po' come le multe per eccessi di velocità. A far tempo dagli anni 2000, l’importo delle sanzioni è tendenzialmente salito raggiungendo cifre che possono raggiungere un multiplo del reddito lordo annuo dei sanzionati, anche prescindendo dall’importo dei compensi percepiti per svolgere l’incarico. Non sempre l’importo pro capite delle sanzioni scala con le dimensioni dell’intermediario, per condotte di pari gravità.

Chi paga? È l’elemento caratteristico dell’approccio all’italiana: risponde la persona. Se l’esponente sanzionato non versa, la banca deve pagare al suo posto, ma ha l’obbligo di rivalsa. Per lo stesso motivo, il rischio di subire sanzioni amministrative non può essere coperto da polizze assicurative (a differenza, come si dirà dopo, del rischio di risarcimento danni su azioni di responsabilità).

Come fare per tutelarsi dal rischio di essere sanzionati? Regola numero uno: ci dovete pensare prima. La prima tutela è stare alla larga dagli incarichi in banche che rischiano di finire nei guai. Non sempre è facile riconoscerle, dall’esterno. Una volta insediati sulla cadrega in CdA, l’unica difesa efficace consiste nell’individuare le delibere foriere di rischi economici e legali per poi esprimere (e far verbalizzare) il proprio dissenso motivato, votando contro o astenendosi. E se risultate assenti? In quel caso non si è protetti al 100% perché il tema deliberato può essere stato affrontato in sedute precedenti o successive, nel quale non avete esternato obiezioni. Inoltre, sebbene il diritto societario non imponga più l’obbligo di vigilare agli amministratori privi di deleghe, i Supervisori prendono molto sul serio l’impegno di "agire informato" che rimane a loro carico. Tradotto in volgare: leggete scrupolosamente le centinaia di pagine pdf che vi arrivano con le mail di convocazione, chiedete documentazione suppletiva. Rompete le scatole ad ogni occasione. Nel dubbio, votate contro. Ammesso e non concesso che abbiate il tempo e il carattere per fare tutto ciò, questa posizione non è a lungo sostenibile a meno che: (a) sia minoritaria e quindi irrilevante rispetto ai processi decisionali del CdA (classico caso del disturbatore consiliare, tamponabile con la pazienza o il mobbing) oppure (b) portiate alla luce dei temi realmente critici sui quali ottenete l’attenzione e il supporto di altri consiglieri o sindaci.

Note
La precostituzione di difese di questo tipo vale (ed è ancora più preziosa) nei procedimenti civili e penali che possono seguire all’irrogazione di sanzioni di Vigilanza. Tuttavia, paradossalmente, è più facile scaricare la responsabilità di una condotta incriminata in sede giudiziaria che nello scarno contraddittorio con la Vigilanza.

Se poi effettivamente riuscite a convincere i colleghi di CdA delle vostre ragioni, sventando decisioni dannose che la banca avrebbe preso per avventatezza, fantastico! A questo servono i bravi amministratori. Se invece le scelte contestate fanno parte di una strategia concertata (magari dolosamente) tra top management e maggioranza del CdA (con l’assenso dei sindaci), allora ricadete nella posizione scomoda del whistleblower che fischietta tra sé e sé, con la possibilità di lavare i panni sporchi fuori della sala consiglio, ma anche con tutti i rischi che comporta esporsi di persona.

Il procedimento sanzionatorio segue il principio di separazione tra la fase istruttoria, di competenza del Servizio Coordinamento e Rapporti con l’Esterno (CRE), e la fase decisoria, che spetta al Direttorio.

Come fare per tutelarsi durante e dopo il procedimento sanzionatorio? Con le regole "all’italiana", la tutela durante il procedimento si limita alla produzione di documenti (controdeduzioni) ed eventuali (rare) audizioni. È raccomandata l’assistenza di uno studio legale qualificato. Tuttavia, se non avete lasciato tracce del vostro dissenso verso le condotte censurate, non avrete molte carte da giocare. Dopo che le sanzioni sono state irrogate (come mi piace il gergo amministrativo), potete ricorrere presso la magistratura ordinaria (Corte d’appello ed eventualmente Cassazione).

Note
Una precedente norma poi abrogata dalla Corte costituzionale nel 2014 attribuiva la competenza alla magistratura amministrativa.

Ad ogni modo, si tratta di una via costosa (anche qui serve un qualificato patrocinio legale) con probabilità di successo molto basse (la magistratura è cauta nel contraddire nel merito le scelte delle Autorità tecniche e se non erro in più del 90% dei casi i ricorsi sono rigettati). Vale la pena quando la sanzione è pesantissima e c’è margine per abbatterla invocando qualche irregolarità del procedimento oppure la sproporzione dell’importo rispetto alla capacità contributiva del soggetto passivo o altri parametri previsti dalle disposizioni in materia. Negli altri casi, è un lusso che si può concedere chi ha fieno in cascina, oppure quando il soggetto sanzionato è convenuto in procedimenti civili o penali, e dimostra di non accettare la censura delle Autorità resistendo in giudizio.

Sanzioni all’europea

Su questo punto sarò più breve, essendo le nuove sanzioni regolate da una normativa più recente e meno sperimentata sul campo. Nel nuovo regime del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) la BCE ha un potere sanzionatorio diretto, riferito (soprattutto) alle banche significant quando violano disposizioni comunitarie direttamente applicabili (es. il regolamento CRR). Si applica in tali casi la procedura sanzionatoria applicabile prevista dal Regolamento Quadro sull’MVU.

La procedura della Banca d’Italia così come modificata nel 2016 si applica quando si procede contro banche less significant ovvero, contro banche significant su richiesta della BCE (ad esempio per sanzionare persone fisiche, o in caso di violazione di norme nazionali di recepimento di direttive comunitarie – es. CRD IV) o per sanzioni che riguardano ambiti che esulano dai compiti di vigilanza della BCE, tipicamente antiriciclaggio e trasparenza).

A differenza del previgente regime, basato sulla punibilità della persona fisica, nella nuova disciplina sono destinatari delle sanzioni in primis gli intermediari, mentre le persone fisiche (esponenti, dipendenti e personale) possono essere sanzionate in aggiunta, laddove sia accertata una loro responsabilità personale. Tra i soggetti sanzionabili figurano anche gli enti o le persone fisiche ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

Gli importi delle sanzioni sono molto più elevati che in passato: fino al 10% del fatturato per gli enti e a 5 milioni di euro per le persone fisiche.Per queste ultime, si deve fare riferimento alle remunerazioni riconosciute negli ultimi tre anni per la carica ricoperta o per l’attività esercitata presso l’intermediario.

In termini di procedura, si prevedono ora due fasi di contraddittorio. La seconda, aggiunta a quella già esistente, è successiva alla formulazione della proposta di irrogazione. Si può presumere una maggior selettività nell’individuazione delle persone fisiche eventualmente colpite dalla sanzione, di cui deve essere accertata la responsabilità personale. Quest’ultima continuerà peraltro ad essere accertata in funzione del ruolo attribuito nei processi organizzativi e di governance, e nei casi di decisioni di natura collegiale che configurano violazioni gravi ed evidenti presumo che la Banca d’Italia continuerà a punire tutti i soggetti coinvolti, salvo prova della loro estraneità o dissenso nei modi descritti prima. Vale sempre il principio della separazione tra funzioni istruttoria e decisoria. Sul piano sostanziale, il procedimento resta totalmente in carico all’Autorità di Vigilanza, che presumo continuerà a esercitare una certa discrezionalità nel decidere entità e distribuzione delle sanzioni.

Note
Le sanzioni direttamente irrogate dalla Bce sono acquisite come entrate nel bilancio della stessa Vigilanza Bce, a differenza delle sanzioni Banca d’Italia e Consob, che affluiscono al bilancio dello Stato come entrate parafiscali. Si coglie l’occasione per ricordare che il modello di finanziamento della supervisione europea si basa su contributi a carico degli intermediari vigilati, mentre la supervisione nazionale è assorbita, economicamente, nel bilancio della Banca d’Italia ed è quindi indirettamente finanziata dalla quota dei margini sul signoraggio trattenuta dalla banca centrale.

Un’ultima osservazione: a differenza delle sanzioni Banca d’Italia, quelle Consob non sono interessate dall’adeguamento a nuove regole europee. Potranno quindi continuare a essere indirizzate prevalentemente verso gli esponenti aziendali, come è accaduto nei recenti interventi.

I casi esemplari delle popolari venete

Come hanno funzionato i meccanismi ispettivi e sanzionatori nei casi arcinoti delle due popolari venete? Mi limito a qualche dato, rinviando per una ricostruzione più ampia alle relazioni predisposte per la Commissione Banche dalla Banca d’Italia e dalla Consob.

Ho riepilogato le sanzioni irrogate dalle diverse Autorità nella fase terminale della crisi e i relativi importi nella tabella seguente.

sanzioni
Veneto Banca

La banca di Montebelluna è stata oggetto di un’intensa attività ispettiva della Banca d’Italia dal 2007 in poi, la quale tuttavia ha prodotto fino al 2013 interventi circoscritti: nel 2010 la sanzione di 12 mila euro all’AD Consoli per difetti della governance e dei processi di valutazione del prezzo delle azioni proprie; nel 2011 22.500 euro al presidente Trinca per la violazione delle norme sulle partecipazioni nelle banche con riferimento a BIM. Ben più severo fu l’intervento a seguito delle ispezioni del 2013 che rilevarono carenze nel processo del credito, operazioni in conflitto di interesse, limiti della governance nonché il fenomeno delle "azioni baciate": nell’agosto 2014 furono irrogate sanzioni per 2,7 milioni di euro ai componenti ed ex componenti del CdA e del collegio sindacale, così ripartite: 208 mila euro all’AD Consoli, 199.500 euro al presidente Trinca, importi pro capite variabili tra 121 mila e 182 mila euro ai membri del CdA, 121.500 euro al presidente del collegio sindacale e 104 mila ai membri.

L'attività ispettiva della Consob tra il 2008 e il 2013 si è focalizzata sull’attuazione della MIFiD. Nel gennaio 2013 si procedeva a sanzionare la banca e i suoi esponenti aziendali per 495 mila euro a fronte di scorrettezze nella profilatura della clientela e carenze di integrazione tra i sistemi informativi. Le note vicende collegate agli aumenti di capitale e alle operazioni su azioni proprie del 2013-14 portavano a un aumento degli esposti della clientela (10 nel 2013, 111 nel 2014, concentrati per lo più negli ultimi mesi dell’anno, e 171 nel 2015). Consob avviava nel 2015 un’articolata attività ispettiva che accertava diffuse e gravi carenze e cattive condotte, punite nel giugno 2017 con cinque distinte delibere che irrogavano sanzioni per complessivi 5,5 milioni di euro. A Vincenzo Consoli, AD dal 30 aprile 2011 al 26 aprile 2014 e direttore generale dal 26 aprile 2014 al 31 luglio 2015, sono stati richiesti in tutto 540 mila euro. A differenza delle sanzioni Bankitalia, queste hanno colpito oltre alla gestione "Consoli-Trinca", anche gli organi amministrativi in carica dal 26 aprile 2014 all’ottobre-novembre 2015 (fino a prima dell’assemblea che da deliberato la trasformazione in SpA), tra questi il presidente Favotto (225 mila euro), il vice-presidente Vardanega (185 mila euro), sanzionati più duramente dei membri del precedente CdA, che hanno subito una sanzione uniforme di 140 mila euro. Il CdA presieduto da Favotto ha scontato gli addebiti più mirati per le pratiche scorrette adottate dalla struttura nell’ultimo aumento di capitale eseguito come popolare cooperativa. Per correggere squilibri che non erano certo colpa dei nuovi amministratori.

Vi è poi una cospicua sanzione dell’Agcm (5 milioni di euro) per la pratica commerciale scorretta di subordinare la concessione di mutui alla sottoscrizione di pacchetti di azioni della banca. A Veneto Banca sono state risparmiate le sanzioni Bce perché la relativa procedura, non ancora conclusa alla data di messa in liquidazione nel giugno 2017, è stata annullata.

Nel complesso, prevalgono le sanzioni ad personam (7,9 milioni) rispetto a quelle caricate sulla banca (5,5 milioni), le seconde alimentate principalmente da Agcm.

Banca popolare di Vicenza

Qui troviamo il campionario pressoché completo delle sanzioni: quelle irrogabili dalle Autorità italiane e in più quelle della Bce. A differenza del caso precedente, le ispezioni concluse con esiti più severi si sono svolte in tutti i casi dopo il 2015. Anche le date di delibera sono più concentrate nel tempo: Agcm (4,5 milioni alla banca) nel settembre 2016, Consob (5,3 milioni di cui 470 mila alla banca, 300 mila alla società di revisione e 4,5 milioni agli esponenti aziendali) nel marzo 2017 (tranne la società di revisione sanzionata in dicembre), Bankitalia (3,6 milioni agli esponenti aziendali) nel luglio 2017 e infine la Banca centrale europea con il colpo più pesante (11,2 milioni interamente a carico della banca) nel settembre 2017 a fronte di un processo concluso il 10 maggio.

Non si ha nel caso di BPVi il passaggio di consegne nel 2014 tra il CdA storico e uno di transizione, dato che il ricambio al vertice avviene a metà 2015, quando le ultime operazioni sul capitale sono già compiute. L’altra differenza consiste nel maggior coinvolgimento di alcuni dirigenti della banca (oltre all’AD/DG) e della società di revisione, sebbene il carico maggiore rimanga sul CdA e sul collegio sindacale.

Spicca un dato paradossale: le sanzioni a carico della banca si abbattono su una struttura di lì a poco messa in liquidazione. Il relativo onere (che onestamente non so collocare nella cascata dei pagamenti per grado di prelazione) intacca il valore di recupero dell’attivo della bad bank non ceduta al gruppo Intesa. È molto improbabile che la Bce ottenga gli 11,2 milioni richiesti. Se questo accadrà, sarà a scapito del valore restituito ai creditori chirografari. agli obbligazionisti subordinati e agli azionisti. L’effetto deterrente della sanzione ad bancam (a differenza di quella ad personam) si svuota completamente quando la banca che si comporta male finisce in default.

C’è del metodo nel sanzionare?

Le sanzioni si applicano a fronte di violazioni delle norme di vigilanza che disciplinano principalmente i processi decisionali dell’intermediario, ovvero il contesto e il percorso nel quale vengono prese ed attuate le scelte di organizzazione e di gestione. Di fatto, la procedura è attivata con maggior severità in presenza di gravi irregolarità o eventi dannosi che sono fatti discendere da carenze dei processi.

Qual è lo scopo principale delle sanzioni? Come si è detto, quelli dichiarati dalla normativa in materia sono cambiati nel 2016. Lo strumento ha una funzione eminentemente dissuasiva rispetto alle condotte censurabili.

Le nuove sanzioni europee colpiscono in prima istanza l’intermediario, e hanno quindi un effetto sul sistema di incentivi reddituali considerato nelle scelte strategiche e di gestione. Tornando alla distinzione del post precedente, le sanzioni all’europea sono pensate per colpire le birbonate dei ricchi (i modelli di business illeciti che drogano i profitti e gli azionisti che li approvano e ne approfittano), mentre quelle all’italiana le birbonate dei poveri, con i vertici aziendali nel ruolo dei birboni.

Troviamo ancora attuato nelle nuove sanzioni ad personam uno scopo afflittivo ottenuto con l’oblazione monetaria e con il vulnus reputazionale. Se lo vorrà, la Vigilanza potrà mantenere nel nuovo regime la valenza disciplinare che caratterizzava le sanzioni all’italiana.

Note
Lo ha ribadito anche il presidente uscente della Consob nella recente audizione: con le sanzioni si intende colpire l’onore più che il portafoglio, in guisa che l’amministratore, come un samurai, sia indotto a compiere l’impossibile per non restare macchiato da un’onta incancellabile, che a differenza del samurai non può evitare col suicidio rituale. Come il sette in condotta nella scuola di un tempo. Certo che se tutti (tranne i secchioni) si trovano in pagella un sette in condotta per zelo disciplinare eccessivo, l’effetto deterrente va a farsi benedire.

Come si è visto dagli esempi tratteggiati, l’impianto sanzionatorio è andato in tilt nelle banche cadute in dissesto. Non sempre ha colpito tempestivamente gli artefici delle strategie fallimentari al primo manifestarsi dei guasti dalle stesse provocate. Non ha risparmiato, nel caso di Veneto banca (ma ne posso portare altri) le compagini che hanno avuto la sventura di accompagnare gli ultimi passi della gestione verso il point of non viability. Nell’unico caso di sanzione Bce, sono infine cadute come il coperchio della bara sul dissesto ormai compiuto.

Le sanzioni Italian style contengono qualcosa di ingiusto quando colpiscono (nel pieno rispetto delle regole, sia ben chiaro) degli amministratori o dei sindaci imbarcati su un aereo-banca che già volava nell’occhio del ciclone. Nel senso che aveva perdite latenti, necessità di capitale da colmare con urgenza, probabilità esigue di farcela senza aiuti esterni. Ciò nonostante, al momento della presa di servizio la squadra di Mission impossible riceveva un briefing rassicurante: i requisiti di capitale sono rispettati, le scelte contabili sono conformi ai principi Ifrs, ci sono fondate ragioni per scommettere sul buon esito di soluzioni "di mercato". Purtroppo non era così. In quello stesso momento se ne rendevano ben conto i dirigenti (specialmente CEO e CFO), e dopo qualche mese arrivavano ad accorgersene anche i più svegli tra i neo-amministratori, ma ciò nonostante dicevano di sì alle misure proposte per sopravvivere alla tempesta. Del resto, erano stati eletti per operare in continuità aziendale, non in modalità liquidazione.

Sono proprio loro, gli amministratori presenti in scena al canto del cigno, che si devono appellare alla fiducia dei clienti e dei dipendenti. Lo fanno tramite una rete distributiva che può essere indotta dai vertici operativi a operare senza scrupoli, al di fuori del controllo del CdA. Diventano così, loro malgrado, i carnefici dei risparmiatori presi nella trappola degli ultimi appelli a conferire capitale, ma sono al tempo stesso vittime di una situazione senza altre vie d’uscita, e ne pagano il prezzo caricandosi della responsabilità legale di averla provocata. Un prezzo durissimo, se alle sanzioni di vigilanza si aggiungono gli indennizzi e le pene inflitte nei successivi ambiti di giudizio.

Note
L’insegnamento che i futuri amministratori possono trarre dalle crisi bancarie è questo: non c’è nessun obbligo giuridico o morale a condurre ad ogni costo una banca in continuità operativa; se non ce ne sono più le condizioni, l’amministratore ha la facoltà, e la convenienza, a passare in modalità "allerta precoce" o addirittura likely to fail. Veniamo da un mondo nel quale l’interruttore era premuto dalle Autorità di vigilanza. Potrebbe avvicinarsi un mondo in cui sono i vertici aziendali a chiamare il 118. Che cosa potrà succedere in quel momento? Non lo possiamo dire. La centrale operativa del 118 potrebbe rispondere di tenere duro ancora per un po' (suggerendo che il male appare passeggero), o che non ci sono ambulanze disponibili. O potrebbero mandare subito la banca in sala operatoria per l’amputazione bilaterale degli attivi scadenti e delle passività sottoposte al bail-in. Come sempre è facile dare la colpa a chi era sul luogo del delitto, difficile dire che cos’altro avrebbe dovuto fare, a parte non essere lì.

Si nota infine un problema di coordinamento tra le diverse autorità. Tra Bankitalia, Consob e Agcm sono previste interazioni, scambio di documenti e pareri (specie di Bankitalia verso Agcm). In presenza di condotte devianti che si impossessano del modello di business della banca la presenza di molteplici censori produce risposte che possono essere parziali e arbitrariamente variabili da caso a caso, in ogni caso non adeguate a cogliere e a reprimere gli abusi alla loro radice. Si tratta peraltro di un corollario del più generale problema del coordinamento tra le diverse "agenzie" di Vigilanza: merita un’analisi più approfondita che rinviamo ad altra occasione.

Note
Mi limito a segnalare il buco nelle competenze di Bankitalia e Consob in tema di tutela del cliente/investitore, nel quale è "entrata" l’Agcm. Quest’ultima ha punito la pratica commerciale scorretta di abbinare l’offerta di un "mutuo-soci" con il vincolo a sottoscrivere azioni della banca, esempio di incrocio tra i due ambiti di competenza di Bankitalia (prodotti e servizi bancari) e Consob (strumenti finanziari e servizi di investimento).

La giustizia civile: l’azione sociale di responsabilità

Note
Avvertenza: di qui in avanti parlo di cose di cui dovrebbe parlare un giurista. Cerco di andare alla sostanza, per quello che ne ho capito dall’esperienza personale. Prendetele con cautela e perdonate eventuali omissioni e inesattezze.

Le sanzioni sono pensate per dissuadere e correggere, non certo per mettere in ginocchio una banca e i suoi esponenti. Può tuttavia accadere che vengano inflitte ad uno stadio di deterioramento ormai avanzato, che si risolve in patologie irreversibili gestite con commissariamento, risoluzione o liquidazione. In casi del genere, la banca (e i suoi azionisti) subiscono un danno patrimoniale del quale può essere invocato il risarcimento con un’azione civile di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali. L’azione può essere avviata dalla società (con delibera assembleare) o da singoli soci presso un tribunale, oppure con un arbitrato (dipende da quello che prevede lo Statuto).

Note
L’azione civile può essere assorbita, nella sua funziona risarcitoria, dall’azione penale, quando ricorrono le condizioni per contestare dei reati agli stessi soggetti responsabili.

I soggetti che prendono in carico la banca dissestata hanno l’obbligo di procedere in tal senso, a meno che l’azione risarcitoria sia impercorribile perché i passati vertici aziendali sono palesemente privi di colpe o di un patrimonio aggredibile. Condizioni che raramente si presentano, la prima perché il danno è indizio forte di mala gestio, la seconda perché il consigliere o il sindaco tipo sono di solito persone con redditi medio-alti come commercialisti, avvocati, dirigenti bancari, imprenditori, docenti universitari (per questi ultimi controllate che non siano a tempo pieno, nel qual caso non aspettatevi molto). In aggiunta, in presenza di esponenti aziendali coperti da polizze D&O le compagnie di assicurazione specializzate sono di routine chiamate in causa in azioni di questo tipo, e mettono a disposizione una capacità patrimoniale ben superiore a quella delle singole persone fisiche.

Che nesso esiste tra attività di vigilanza e procedimenti civili? Il nesso è duplice:

  • i rilievi mossi nel procedimento sanzionatorio costituiscono prove (o indizi) di condotte gravemente colpevoli se non dolose; sono pertanto abbondantemente sfruttati da chi promuove l’azione;

  • la normativa sulle crisi bancarie (come quella fallimentare ordinaria) rimette ai commissari o ai liquidatori l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i loro precedessori.

Con riferimento al secondo aspetto, il D.Lgs 180/2015 che ha recepito la Brrd prevede all’art. 22(1) che in caso di risoluzione,

e) gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e l’alta dirigenza dell’ente sottoposto a risoluzione sono sostituiti,[..]

g) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato causa o contribuito al dissesto dell’ente sottoposto a risoluzione ne rispondono secondo quanto previsto dalla legge;

mentre il Testo unico bancario (L. 385/1993) prevede in caso di amministrazione straordinaria ex art. 72(5) e di liquidazione coatta amministrativa ex art. 84(5)

L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, spetta ai commissari straordinari [o ai commissari liquidatori], sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

Si tratta ovviamente di una facoltà, che peraltro è vigorosamente caldeggiata dalla Vigilanza, anche perché rappresenta:

  • una fonte di alimentazione dell’attivo patrimoniale;

  • una conferma delle preminenti responsabilità dei passati amministratori e della speculare assenza di colpe in capo ai supervisori.

Per quanto correlate con i procedimenti sanzionatori, le azioni civili se ne differenziano in maniera sostanziale: nei primi il prosecutor e il soggetto giudicante sono assorbiti dalla stessa autorità di Vigilanza, nelle seconde c’è un giudice (o un arbitro) indipendente, e i mezzi di di difesa sono incomparabilmente più ampi ed efficaci che nei procedimenti amministrativi.

Le ragioni e le armi degli attaccanti

Facciamo una doverosa premessa: un’azione civile è tutta e soltanto una questione di soldi (il resto è conversazione, direbbe Gordon Gekko). Si tratta di un procedimento che regola interessi privati cercando di mediare la pretesa risarcitoria dell’attrice (parte lesa) con il diritto dei convenuti a non rispondere di danni dei quali non sono legalmente responsabili.

Nel caso di una crisi bancaria, viene però a caricarsi di significati "giustizialisti", specialmente quando dal dissesto hanno subito danni dei soggetti (clienti, dipendenti) che cercano una rivalsa prima di tutto morale contro i presunti colpevoli delle loro sofferenze. «Mi hanno distrutto i risparmi di una vita, li voglio vedere sul lastrico!».

Note
Nella fenomenologia tacitiana del capro espiatorio, un esponente aziendale già sanzionato che soccombe in un’azione di responsabilità entra nel novero degli "anacapri" e come tale svolge più efficacemente la funzione di parafulmine dalle ire della folla.

La rivalsa può essere anche economica, ma di regola non è il motivo principale. A prescindere dalle difese che sono messe in campo (vedi dopo), è raro che un piccolo gruppo di persone fisiche (nell’ordine di una dozzina, più o meno) possa rispondere per cifre superiori a qualche milione di euro. Anche i risarcimenti più cospicui si perdono dentro in buchi del bilancio che sono cento volte più grossi.

Ci sono le polizze assicurative D&O, che però includono condizioni sospensive e risolutive a protezione delle compagnie. Dette clausole sono particolarmente difficili da rispettare quando si cerca di attivare la copertura dopo un lungo e travagliato periodo di incubazione della crisi. Cogliamo l’occasione per dire che la copertura cade quando gli assicurati sono colpevoli di reati o sia provato il loro intento doloso.

Il piatto si arricchisce quando si chiamano in causa grossi calibri come le società di revisione contabile e le grandi law firm, le quali possono attingere ai loro importanti patrimoni per difendere la reputazione. Si presume anche che queste entità dispongano di coperture assicurative più robuste. Non ho elementi per stimare di quanto possano rispondere questi soggetti forti nelle cause aperte a seguito delle crisi bancarie.

Note
Non mancano esempi di risarcimenti per miliardi di dollari (come accadde nel caso Enron ad Arthur Andersen, che cessò di esistere) o centinaia di milioni (Deloitte e Grant-Thornton per Parmalat). Si può presumere che da allora i provider abbiano innalzato più efficaci schermi legali. Si trattava inoltre di procedimenti penali per concorso in reati più gravi e clamorosi di quelli oggi contestati agli esponenti delle banche dissestate.

Come si diceva, chi avvia un azione civile non lo fa perché trionfi la Giustizia (con la G maiuscola), ma perché vuole portare a casa più soldi che può. A tal fine, ogni argomento è buono. Può sciorinare un lungo elenco di condotte censurabili, causalmente correlate con perdite patrimoniali ricondotte a "danno emergente" (se realizzate) o a "lucro cessante" (perdita di chance). Ne può mettere in fila quante ne vuole, anche se sono mutuamente incompatibili. Può ad esempio chiedere conto al punto A delle perdite di una scelta strategica sbagliata (ad esempio, impieghi concentrati su grosse iniziative immobiliari) e al punto B caricare il mancato guadagno che si aspettava in futuro da quella stessa scelta (i margini sui prestiti immobiliari che non si sono potuti fare perché la banca è fallita). È come una collezione di costumi per un ballo in maschera, se ne provano diversi fino a trovare quello (o quelli) che calzano alla parte che si vuole fare recitare all’avversario.

C’è una formula magica che si mette come i fogli traslucidi del salumiere tra una richiesta risarcitoria e l’altra: «Nella denegata ipotesi» in cui non mi fate passare A, allora chiedo B, e via discorrendo.

Note
Non c’è bisogno di inventarsi degli esempi: nell’azione contro gli amministratori di Banca Etruria, il commissario liquidatore Santoni contesta anche il danno conseguente alla mancata accettazione dell’Offerta di acquisto da parte della Banca popolare di Vicenza, che viene giudicata "vantaggiosa" a prescindere dalla sua accettabilità per l’acquisita e dalla sostenibilità per l’acquirente.

Un’altra tecnica è quella di ampliare il più possibile la compagine dei convenuti. In questo aiutano le sanzioni di Vigilanza precedentemente irrogate le quali, come si ricordava, tendono a coinvolgere salvo eccezioni tutti i membri degli organi societari.

Lo ricordo, sto commentando i passi di un processo di ricerca della verità squisitamente giuridico, nel quale si procede hegelianamente per tesi accusatorie, antitesi difensive e sintesi giudicanti. I due avversari la possono sparare grossa, se lo fanno non si macchiano di mendacio, perché il soggetto da cui si pretende la "verità" è l’allegro (non troppo) terzetto attore-convenuto-giudice, non il singolo personaggio.

Le strategie difensive

La difesa prevenitiva degli amministratori si chiama prescrizione. L’azione civile di responsabilità è esercitabile entro 5 anni dalla cessazione dalla carica. Una crisi dalla lunga gestazione protegge bene i responsabili remoti, mentre espone quelli più prossimi (così come abbiamo visto per il rischio sanzioni). Ma supponiamo che quel termine non sia scaduto, magari perché interrotto da una lettera di messa in mora che prelude all’azione vera e propria.

Ricevere una citazione del tipo di cui stiamo parlando non è un’esperienza piacevole. Per quanto preferibile a una denuncia penale, l’azione civile fa arrabbiare di più perché è una mossa decisa autonomamente dall’attrice. Non poteva farne a meno? Beh, abbiamo detto che per il commissario di una banca in dissesto, è quasi un atto dovuto. Per cui non prendetevela mai con la persona che firma l’atto (stesso consiglio vale per le sanzioni amministrative).

Ma a parte il senso di dispetto, ricevere la citazione fa arrabbiare perché è come un mazzo di cambiali di importo ed esigibilità imprecisata. Le cambiali sono tratte su tutti i convenuti, tra loro responsabili in solido (con diritto di regresso per la parte eccedente la propria quota di responsabilità). Tutto il patrimonio personale di tutti è a rischio. In questo caso sono veramente "i risparmi di una vita".

Ci si arrabbia, è naturale, ma bisogna stare al gioco. Si cerca un avvocato bravo almeno quanto quello dell’attrice. E qui si attiva la seconda difesa: il team di legali che cresce con la numerosità dei convenuti. Col numero cresce la probabilità di trovare documentazione valida e argomentazioni solide. Che questo giovi agli interessi di coloro che stanno sulla stessa barca dipende dal grado di collaborazione che si attiva. Se gli addebiti sono generici e le posizioni individuali non molto differenziate, di solito si collabora. Può anche accadere il contrario. Il gioco del capro espiatorio è come la peppa tencia, se il mazziere mette in giro la donna di picche si vince ammollandola a un altro giocatore.

In alcuni casi la miglior difesa è l’attacco, per cui si procede a chiamare in causa altri soggetti vicini all’attrice, ad esempio dirigenti della banca, o un’altra banca che esercitava sulla stessa un’influenza dominante. Si può anche invocare la "lite temeraria" che è un modo elegante di dire al giudice «ma guardi che faccia di m.. hanno questi!».

Come dicevo, le possibilità di provare l’estraneità del singolo alle condotte e alle decisioni contestate sono molto più ampie che nei procedimenti sanzionatori. L’argomento jolly «Doveva vigilare» non vale nel caso degli amministratori privi di deleghe, a meno di provare che disponessero di informazioni specifiche o che fossero coinvolti in situazioni di conflitto di interessi. Peraltro, quando una delibera assunta da un organo produce un grosso danno patrimoniale, è difficile che uno dei suoi membri riesca a chiamarsi fuori completamente, a meno che esista traccia del suo dissenso proattivo.

Ma visto che alla fine è una questione di soldi, la difesa più efficace è mettere i soldi al sicuro. Ci sono tanti modi per sottrarre pezzi di patrimonio alle pretese dei ricorrenti (cessioni di beni, conferimento in fondi patrimoniali, assunzione di debiti, ecc.) e tante contromisure per neutralizzare queste difese, come il sequestro conservativo previsto dal codice di procedura civile (art. 671). Non mi ci soffermo, noto soltanto una cosa dalla cronaca degli episodi di crisi bancaria: è stato più facile per i convenuti mettere al riparo i propri beni che per i ricorrenti ottenere misure cautelari.

L’esito e la responsabilità in solido

Non sto a soffermarmi sulle fasi del procedimento. A Economia studiamo diritto privato, pubblico e commerciale, ma non le "procedure". Ed è come imparare le regole degli scacchi, ma non sapere come si sviluppano le partite tra grandi maestri.

Dirò soltanto che nei casi di mala gestio bancaria hanno grande importanza le valutazioni tecniche che esorbitano dalle competenze del magistrato o dell’arbitro. Diventa quindi cruciale il passaggio delle CTU, nelle quali il giudice affida a un perito una serie di quesiti inerenti i nessi causali tra condotte e danni patrimoniali, la quantificazione dei secondi, la ripartizione della relativa responsabilità tra i soggetti coinvolti. Al perito del tribunale (o dell’arbitro) si affiancano quelli delle parti attrici e convenute. Anche qui si riproduce quello squilibrio di numeri e di forze in campo che già citavamo con riferimento ai team legali. Aggiungo che la materia sulla quale il CTU alla fine si pronuncia non è una scienza esatta. Tuttavia, la complessità dell’eziopatogenesi bancaria (di cui ho dato un assaggio qui, qui e qui) non riesce ad entrare nelle pagine scritte dai periti, i quali alla fine devono dare risposte "come se" un problema incomputabile riesca a diventarlo con tanti dati, la firma di professionisti o accademici prestigiosi, pennellate di ars retorica e una tonnellata di documentazione a supporto.

Per quanto tecniche siano le valutazioni del CTU, e per quanto attenta sia la lettura che ne fa il giudice, alla fine il pronunciamento può spostarsi in funzione di fatti contingenti i quali, evidenziati in maniera impattante e persuasiva, fanno propendere per una parte o per i suoi avversari. Il discrimine difficile da tracciare è quello tra legittime scelte di gestione esposte a rischio di impresa ed errori commessi per dolo o colpa grave: quando l’esito è fallimentare, è automatico propendere per la risposta n.2, ma questo non equivale a dimostrare che è vera. Esito economico negativo è condizione necessaria di una scelta cattiva, ma non sufficiente a dimostrarla.

Comunque, il traguardo del procedimento civile non è la verità filosofica, ma la quantificazione del danno. Quando si arriva a trattare i soldi che ballano, il discorso diventa molto empirico. Il giudice ha un ruolo centrale nella definizione del risarcimento e delle quote di responsabilità dei singoli convenuti. Spesso il procedimento non arriva alla sentenza, perché si preferisce interromperlo e concludere piuttosto un accordo transattivo tra le parti, di solito benedetto dalle assicurazioni.

Di norma l’importo risarcito è una frazione del petitum, un po' come avviene negli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta poi di incassarlo, tenuto conto della solvibilità dei soccombenti (che brutta parola!). Come accennavo, gli amministratori sono legati da responsabilità in solido. E qui il palinsesto prevede la messa in onda di Anche i ricchi piangono su Rete4 e Poveri ma belli su RaiMovie, con un successivo crossover di trame e personaggi nelle azioni di regresso. C’è da sperare che il buon senso prevalga e si arrivi ad un piano di ripartizione dell’onere equo e sostenibile al primo colpo, senza rimbalzi e colpi di sponda.

Note
Accettando un posto nel CdA di un piccolo intermediario per un compenso annuo compreso tra 3 mila e 10 mila euro lordi annui, uno non si rende conto di trasformarsi in un membro delle famiglie Medici o Rotschild, cioè l’equivalente di un socio illimitatamente responsabile di una partnership finanziaria. Un grande onore!

Di solito la chiusura di una causa civile riceve un’attenzione mediatica proporzionale all’importo del risarcimento approvato dal giudice. Nel caso tipico, la risonanza è modesta, sarà perché le cifre sono meno roboanti di quelle sparate al suo inizio, e anche per la natura riservata del procedimento civile, a differenza, come di dirà tra poco, di quello penale.

La giustizia penale

Quando il comportamento configura un reato previsto dalla norma, è punibile con un’azione penale. Questa è promossa d’ufficio da una Procura di propria iniziativa o su querela di una parte lesa o avente comunque titolo. L’azione penale si caratterizza per essere obbligatoria e immediata. Le fasi del procedimento successive all’indagine (udienza preliminare, rinvio a giudizio, dibattimento, sentenza o patteggiamento) sono svolte in forma pubblica.

Classificazione dei reati rilevanti

Le principali fattispecie di reato che sono emerse nei recenti dissesti delle banche italiane sono i seguenti (ripeto cose già anticipate qui):

  1. bancarotta fraudolenta;

  2. truffa;

  3. ricorso abusivo al credito;

  4. false comunicazioni sociali, comprensive del falso in bilancio;

  5. falso in prospetto;

  6. ostacolo alla vigilanza.

Nell’elenco spicca la distinzione tra:

  • reati associati a crisi aziendali provocate dolosamente o con colpa grave (a), che producono diffusi e iniqui danni patrimoniali oltre a ingiusti arricchimenti;

  • reati patrimoniali generici (b,c) che offendono direttamente diritti di persone fisiche (dignità, libertà e sicurezza economica, equo trattamento) e giuridiche (integrità patrimoniale);

  • altri reati societari e finanziari (d,e,f) dove il bene giuridicamente tutelato in prima istanza ha natura generale e sistemica (buon funzionamento del mercato, efficace esercizio dei poteri di vigilanza); in seconda istanza, si tutelano i diritti dei clienti e delle controparti danneggiati dall’instabilità e dai comportamenti scorretti dell’intermediario.

L’azione penale può assorbire la funziona risarcitoria dell’azione civile, quando ricorrono le condizioni per contestare dei reati agli stessi soggetti responsabili. In questo caso la banca può costituirsi come parte civile, così come possono fare le numerose persone fisiche danneggiate dal dissesto. Tuttavia, l’azione sociale di responsabilità viene di solito comunque intrapresa "a prescindere" perché dà modo di avanzare una pretesa risarcitoria a carattere generale. Le azioni penali si caratterizzano invece per la specificità dei capi di imputazione associati a reati altrettanto specifici (e delle correlata responsabilità per danni). Per uno stesso dossier di crisi, possono pertanto essere avviate l’azione civile e una o più azioni penali, assegnate a sedi giudicanti diverse anche in relazione ai criteri di competenza territoriale dei tribunali che si differenziano a seconda del reato e delle condizioni in cui è stato commesso.

Note
Ad esempio il processo per Ostacolo alla Vigilanza riguardante Veneto banca è stato assegnato al tribunale di Roma.

Non voglio tediarvi con l’inquadramento degli specifici reati, che preferisco sintetizzare in apposita appendice.

L’avvio dell’azione e il ruolo della Vigilanza

Sul piano procedurale, gli organi di Vigilanza, specialmente i loro servizi ispettivi, hanno di regola un ruolo determinante nell’avvio delle azioni penali, sia con la semplice trasmissione alle Procure dei rapporti ispettivi (e di altra documentazione) che possano contenere notizia di reati, sia operando, nelle persone dei loro funzionari, come consulenti tecnici delle procure. L’azione penale può essere promossa d’ufficio dalla Procura competente sulla base:

  • di esposti presentati da parti lese o a vario titolo interessate;

  • di informazioni pubbliche (ad esempio articoli di giornale);

  • di indizi del reato accertati in attività investigative svolte direttamente dalle Procure o dalla polizia giudiziaria.

Spicca il ruolo decisionale delle Procure, che devono filtrare l’input informativo dalla Vigilanza e da altre fonti, gestire le pressioni dell’opinione pubblica (nazionale e locale), raccogliere elementi aggiuntivi con l’attività investigativa diretta e infine decidere su chi indagare e per quali ipotesi di reato. Come gli altri attori chiave della vicenda, anche i PM ricevono fortissime attenzioni mediatiche. È questa la sede privilegiata in cui si leva perentoriamente l’istanza collettiva a fare giustizia.

Il rapporto complesso tra Vigilanza e giustizia penale

Si tratta di un tema molto vasto, affrontato in un convegno del febbraio 2014 Legalità e buon funzionamento del sistema finanziario promosso dalla Banca d’Italia con esponenti di spicco della Magistratura.

Note
Consiglio la lettura della sintesi introduttiva del Governatore Visco, e delle relazioni del capo della Vigilanza Barbagallo, dell’avvocato generale di Bankitalia Perassi, e del Procuratore di Roma Nello Rossi. Tali contributi approfondiscono diverse questioni qui soltanto accennate.

C’è un’evidente sovrapposizione tra i reati societari e finanziari e le condotte già colpite dalle sanzioni di Banca d’Italia e Consob: l’imputabilità in sede penale amplifica e rafforza i dispositivi posti nelle mani dei supervisori, oltre a proteggere questi ultimi dall’accusa di non aver vigilato efficacemente. Questo vale in particolare per il reato di "Ostacolo all’attività di vigilanza" che punisce l’intermediario che abbia dolosamente falsificato oppure occultato ai supervisori il reale stato di crisi della banca.

Tuttavia, il reato principe che si associa a un dissesto bancario è quello di bancarotta fraudolenta. È infatti quello che abbraccia un novero più ampio di condotte delittuose, causalmente connesse con le perdite patrimoniali e con le ricadute sistemiche. È anche il reato soggetto a pene più gravi e con termini di prescrizione più lunghi, e per questo consente azioni più efficaci di rivalsa sul patrimonio degli indagati o degli imputati, come il sequestro conservativo penale.

La bancarotta richiede tuttavia la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca in dissesto. Nei sette dossier di crisi più noti, quelli radiografati dalla Commissione banche, soltanto i primi quattro gestiti con la risoluzione nel novembre 2015 hanno configurato l’insolvenza delle ex banche messe in liquidazione. Nel caso di Mps si sono prevenute la risoluzione e l’insolvenza mediante la ricapitalizzazione statale associata al burden sharing "controllato" con diluizione delle azioni e conversione di obbligazioni subordinate. Il caso delle venete è ancora più atipico: le ex banche svuotate delle parti sane sono andate in liquidazione coatta amministrativa ma senza che fosse poi dichiarato lo stato di insolvenza, essendosi attestato un valore dell’attivo delle entità in liquidazione capiente rispetto alle passività (come spiego qui).

L’azione di Vigilanza, nelle fasi di intervento precoce e di gestione delle crisi, ha quindi un impatto determinante sull’esperibilità delle azioni penali. Se la diversità di trattamento rispecchia un diverso livello di gravità delle crisi e delle condotte che l’hanno provocata, può essere considerata accettabile. Non è questa però la situazione che si riscontra nel caso delle banche venete, dove sono state commesse irregolarità più gravi rispetto, ad esempio, a tre delle "quattro banche" (esclusa Banca Marche). La soluzione meno traumatica ha altre motivazioni: la volontà di evitare ad ogni costo il bail-in del debito senior (non aggredibile nel novembre 2015), il maggior impatto sistemico a livello regionale, la disponibilità delle Autorità europee a consentire una liquidazione ordinata (soluzione impensabile nel novembre 2015). C’è però un altra ragione della mancata dichiarazione di insolvenza: l’intento di proteggere dall’azione penale più severa gli amministratori che hanno traghettato le banche verso l’approdo finale, e specificamente la governance della fase Fondo Atlante sotto la guida di Fabrizio Viola (motivo in parte estensibile alla gestione Profumo-Viola in Mps). In questo modo si sono tutelati dall’accusa di bancarotta anche i loro predecessori, forse non tutti altrettanto meritevoli.

L’accusa di bancarotta rimane in piedi in alcune delle quattro banche. Il caso di cui si è parlato di più è quello di Banca Etruria, in occasione dell’audizione del procuratore di Arezzo, Roberto Rossi. Da quanto dichiarato in quella sede, sono stati rinviati a giudizio per tale reato alcuni degli amministratori in carica prima del 2014, che avevano deliberato gli affidamenti in conflitto di interessi o in assenza di idonee garanzie, ma non i loro successori (tra cui il vice presidente Pierluigi Boschi) che si sono limitati a non revocare i fidi ad alto rischio in sede di revisione (scelta che avrebbe soltanto accelerato l’emersione della perdita).

Torna qui alla ribalta il problema dei problemi: come operare nella terra di nessuno che si estende tra la progressiva emersione degli squilibri insanabili e l’intervento risolutivo. Per motivi che non sto qui a ripetere, in quella fase di incertezza e di mani legate si è potuto tamponare l’instabilità soltanto a spese della trasparenza e della protezione della clientela.

Col senno di poi, si sarebbe dovuto attuare un intervento precoce di ristrutturazione, nel quale la diagnosi trasparente (rettifiche su crediti da alzare, azioni da svalutare, costi operativi da tagliare) si sarebbe dovuta accompagnare alla terapia efficace (ricapitalizzazione più riorganizzazione) con i connessi sacrifici a carico dei clienti (un burden sharing ordinato, o almeno la presa d’atto della perdita di valore delle azioni) e dei dipendenti (esuberi e magari licenziamenti). In uno scenario di questo tipo, ha senso immunizzare gli amministratori che attuano il risanamento meritorio dalle responsabilità penali in caso di successiva ricaduta in insolvenza. È quanto si prevede nel diritto delle crisi d’impresa ordinarie nei casi di soluzioni in continuità (concordato, accordo di ristrutturazione, piano attestato) supportate da una valido piano di risanamento. La recente riforma Rordorf dovrebbe estendere la non punibilità agli imprenditori che autodenunciano uno stato di crisi incipiente. È chiaro che di questo salvacondotto si può anche abusare, non essendo scienza esatta nemmeno l’asseverazione di un piano di risanamento. Ad ogni modo, si tratta di un aspetto che deve essere affrontato in maniera esplicita nella nuova e complessa regolamentazione delle crisi bancarie.

Col senno di prima, in tutti e sette i casi non si è potuto agire come da manuale di early intervention, e soltanto negli ultimi tre si è riusciti a proteggere a posteriori dai rischi penali gli special administrator in incognito. Ma più rilevante di ciò è la questione della responsabilità dei precedenti amministratori i quali, sempre col senno di prima, hanno fatto i salti mortali per tirare avanti. Come giudicarli rispetto ai reati figli della non trasparenza (Ostacolo alla vigilanza, Falso in prospetto, False comunicazioni sociali) di cui si sono macchiati? Che consistenza ha questa ricaduta penale delle cattive condotte usate a danno della clientela? Certo non granitica, basta vedere la sentenza di assoluzione ottenuta dagli esponenti di Mps nel processo in appello a Firenze per ostacolo alla vigilanza: il giudice ha accolto la tesi difensiva secondo cui la Vigilanza era a conoscenza delle manipolazioni contabili ottenute mediante i derivati Alexandria e Santorini, per cui i vertici non possono essere accusati di aver truccato i conti di soppiatto. Chi poi alla fine debba rispondere agli investitori non è ancora chiarito, o non può essere detto trattandosi di una classica situazione da Men in Black (Mrs Stabilità che prevale su Miss Trasparenza).

Si potranno portare altri esempi quando i procedimenti penali in corso giungeranno a sentenza, ma si deve essere comunque molto cauti. C’è il rischio che casi analoghi siano trattati in modo discriminatorio, e non è una buona notizia per chi spera in una sistemazione equa ed efficace delle cause pendenti. A meno che ci si accontenti di una fabbrica di capri espiatori che si accendono e si spengono tra gradi di giudizio come le luci dell’albero di Natale.

Il tribunale del popolo

Come i rapporti di Vigilanza sono fonte primaria per le istruttorie della magistratura, così gli atti giudiziari, resi pubblici o divulgati furtivamente, sono la fonte principale che alimenta il dibattito nell'agorà politica e mediatica. La discussione politica si svolge in ambito parlamentare (in primis nella Commissione d’inchiesta istituita allo scopo), ma anche tramite i canali di comunicazione di partito, oggi in prevalenza rappresentati dai social network. Il dibattito mediatico occupa spazio sulla stampa, in televisione e negli altri media, compresi anche qui gli onnipresenti social.

Le due arene hanno ampie e frequenti intersezioni: condividono le fonti esterne che alimentano i rispettivi dibattiti, e inoltre il secondo svolge anche (non solo) la funzione di cassa di risonanza del primo. Ne approfitto qui per parlarne più spensieratamente, dopo tanti contenuti tecnici e concettosi.

Il dibattito politico

Possiamo qui distinguere due posizioni:

  • i partiti al governo e i partiti all’opposizione con passate esperienze di governo;

  • gli altri partiti d’opposizione "anti-sistema" che puntano alla conquista della maggioranza per governare.

Per essere concreti, in Italia la seconda posizione è tenuta dal Movimento Cinque Stelle (M5S). Si caratterizza per una critica a 360° di tutti i soggetti politici e istituzionali che avrebbero concorso ai dissesti bancari. Accanto a questi, sono chiamati in causa altri "malfattori" rei di aver provocato le perdite. Segue un approccio giustizialista: c’erano delle regole di buona condotta, i malfattori le hanno violate, le Autorità non le hanno fatte rispettare, la politica ha lasciato fare, anzi, ha cambiato le regole in peggio. Le crisi sono scoppiate, i deboli hanno sofferto, il contribuente ha coperto il buco. Ci sono delle colpe clamorose: i colpevoli siano condannati e puniti duramente, le Autorità siano epurate e riformate, il Governo si dimetta. Votateci, così governeremo noi. Saranno riparati i torti ingiusti e tutto questo non accadrà più. Ve lo promettiamo.

M5S gioca all’attacco su vari fronti. Oltre alla critica verso le istituzioni, ha calcato la mano (esagerando) dopo le audizioni di Vegas e Ghizzoni sul caso Boschi-Etruria, visto come cocktail di favoritismi, concorso alla cattiva gestione delle banche, interferenze con le Autorità, conflitto di interessi. Il tutto rilanciato con l'hashtag bancopoli:

I partiti che rientrano nella prima categoria non formano una massa monolitica e pertanto non è altrettanto semplice caratterizzarli. I loro esponenti sono coinvolti in modi molto diversi nella dinamica delle crisi: c’è chi ha contribuito a far passare certe leggi e chi ha votato contro, chi ha promosso i salvataggi, chi li ha approvati convintamente, chi invece lo ha fatto per senso dello Stato, e chi si è opposto. Questo per quanto riguarda i ruoli istituzionali. Naturalmente si traccia una linea di demarcazione (mobile nel tempo) tra esponenti al governo, altri esponenti dei partiti che li appoggiano, ed esponenti dell’opposizione. Ad esempio, la posizione della Lega di Salvini in tema di banche converge per molti aspetti con quella del M5S. Prima della mozione anti-Visco del Pd, ne erano state presentate altre due da parte dei grillini e, appunto, della Lega:

Già abbiamo commentato all’inizio la discesa in campo dell’ala renziana del Pd contro la riconferma di Visco, e il conseguente atteggiamento tenuto dai suoi portavoce in Commissione banche, come ad esempio nel giorno delle seconde audizioni di Consob e Bankitalia ..

fino alla riconciliazione celebrata dallo stesso Renzi dopo l’audizione del Governatore, apprezzato per non essersi prestato a strumentalizzazioni del caso Boschi:

Pare si sia sfiorata una crisi istituzionale tra il maggior partito di governo e la banca centrale nazionale per una catena di incomprensioni e di dispetti reciproci. Che il primo dispetto sia partito da Visco non mi è mai sembrata una storia credibile, ma qualcosa di vero c’è, come ho cercato di ricostruire telegraficamente:

e scusate se ho sfiorato le baruffe chiozzotte e il melodramma (nostra gloria nazionale, peraltro).

Ma se vogliamo estrarre dai resoconti stenografici della Commissione gli interventi più critici verso la Vigilanza, non dobbiamo guardare alle accuse ribattute in maniera diligente e minuziosa dagli esponenti M5S, né ai moniti corali del gruppo renziano: le domande più ficcanti e le iniziative più minacciose sono venute da esponenti di gruppi parlamentari affiliati alla coalizione di centrodestra come il sen. Augello o l’on. Zanetti (che tra l’altro sono tra i giocatori con miglior tasso tecnico). Cominciamo dal primo, che ha sollevato il tema della rilevanza amministrativa se non penale delle difettose comunicazioni tra Bankitalia e Consob,

prima dell’audizione di Visco mette le mani avanti per sollecitare un chiarimento dell’interessamento della Vigilanza per la fusione tra Popolare di Vicenza e Banca Etruria

Va dato atto ad Augello di aver battuto su altri punti (a suo avviso) dolenti come l’esposizione non del tutto chiara resa dal procuratore di Arezzo della situazione giudiziaria del CdA di Etruria,

o il momento top raggiunto durante l’audizione di Ghizzoni con l’accenno a una possibile ritorsione del governo Renzi contro Unicredit mediante la modifica del decreto sui Deferred Tax Assets delle banche:

Quanto all’on. Zanetti, trovate i suoi interventi in Commissione sul profilo Facebook ufficiale. Mi limito qui a riportare la sua obiezione in merito al placet di via Nazionale alla nomina del sanzionato Morelli alla guida di Mps:

La caduta degli dei: sono perseguibili in giudizio le istituzioni e le autorità?

Per quanto animato, il dibattito in Commissione banche non ha fatto emergere dei filoni sui quali si possano costruire delle iniziative in sede giudiziaria volte ad accertare colpe sanzionabili civilmente e addirittura penalmente del Ministero dell’economia, della Banca d’Italia o della Consob. Riepilogando le iniziative intraprese o annunciate (scusate se ne dimentico qualcuna) quello che c’è sul tavolo è questo:

  • il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo promosso dai parlamentari europei del M5S

  • l’ipotesi di concorso in bancarotta paventata a carico dei commissari di CariChieti dopo le espressioni critiche nei confronti della Vigilanza contenute nella sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza emessa dal Tribunale di Chieti;

  • l’esposto presentato alla procura di Roma da Pietro D’Aguì, ex AD di BIM (private bank del gruppo Veneto Banca), contro due persone fisiche del Servizio vigilanza bancaria

  • l’illecito amministrativo paventato dal sen. Augello in relazione alle difettose comunicazioni tra Bankitalia e Consob di cui si è detto prima.

La posizione critica contro le Autorità di Vigilanza investe più il merito delle scelte di gestione delle crisi, delle quali ho lungamente trattato in queste pagine: le emissioni autorizzate, le fusioni improbabili con BPVi che sarebbero state caldeggiate a Etruria e Veneto Banca. La riassume bene un articolo di Giorgio Meletti sul Fatto uscito prima di Natale, che commentavo così:

Simili rilievi non dovrebbero produrre strascichi giudiziari, ma piuttosto un dibattito in sede politica sulla riforma della Vigilanza, che sarà uno dei temi forti delle relazioni conclusive della Commissione. Potrebbe anche essere un dibattito civile e costruttivo, sul quale non mancheremo di tornare.

L’esempio (abortito) di Bankia

C’è un caso all’estero nel quale si è sfiorata un’azione giudiziaria importante che avrebbe potuto coinvolgere la Vigilanza bancaria e le Autorità di borsa spagnole. Si tratta di quello, più volte citato, di Bankia. Così commentavo in febbraio un articolo dell’Español:

Nonostante la magistratura inquirente non avesse escluso un coinvolgimento dei supervisori, il rinvio a giudizio ha interessato i soli amministratori e controllori della banca spagnola, nel rispetto delle regole di funzionamento del sistema immunitario nell’ordinamento istituzionale. La provocazione però non è caduta nel vuoto, perché la condanna esplicita della decisione di eseguire l’IPO in spregio all’interesse dei risparmiatori ho poi portato alla decisione della banca (penso d’intesa con i suoi sponsor pubblici) di risarcire integralmente gli stessi risparmiatori danneggiati.

E penso che anche a casa nostra stia succedendo qualcosa di simile, sebbene (come accennavo qui) la situazione delle ex-banche che dovrebbero risarcire sia più fragile e complicata. Ad ogni modo, il Fondo per il risarcimento delle vittime delle crisi bancarie inserito nella legge di bilancio 2018 è un primo passo in quella direzione.

Sarebbe bene che si affrontasse il problema in modo più sistematico (anche per quanto riguarda i criteri per ammettere un investitore al risarcimento ed eventuali ordini di precedenza). Senza dimenticare come sono state risolte le diverse situazioni di crisi, e come si potrebbero affrontare in futuro quelle potenzialmente in incubazione. Potrebbero essercene diverse, secondo questo articolo di Claudio Tito su Repubblica del 28 dicembre:

Per concludere (ma non finisce qui)

Spero di non avervi fatto venire il mal di testo o di avervi annoiato, che sarebbe ancora peggio.

Quando ci si accosta a un problema, è naturale farsene un’idea immediata prendendo in prestito giudizi e opinioni preconfezionate. È l’approccio seguito dalla maggior parte di noi quando leggiamo una notizia o seguiamo un dibattito in TV. Prendiamo posizione rispondendo alla domanda «Da che parte stai?».

Nella lunga disamina che vi ho proposto qui, per quanto sommaria, ho cercato di farvi vedere le cose da diversi punti di vista. È fortissima la tentazione di prendersela con qualcuno, meglio ancora se con più d’uno. Ho analizzato il percorso da cui sono nate le posizioni critiche e gli attacchi veementi contro i presunti colpevoli o responsabili del problema gigantesco rappresentato dalle crisi bancarie.

All’inizio avevo promesso di consegnare i colpevoli alla giustizia. Avrete notato come lungo la strada abbia assunto la parte del difensore d’ufficio, magari inesperto, che fa quel che può per assicurare un giusto processo a qualsiasi indiziato, indagato o imputato nelle varie sedi giudicanti. I valori che intendo sottolineare non sono il garantismo o lo stato di diritto (avrete notato il tono irrituale spesso ironico col quale, da profano, ho descritto i procedimenti). Più ingenuamente, mi sono fatto guidare dall’amore della verità e dal rispetto dell’altro, che implica la disponibilità a mettersi nei suoi panni per capire le sue ragioni, fosse anche il peggiore delinquente (non è il caso delle persone sanzionate o condannate per fatti correlati ai dissesti bancari, che sono per la maggior parte persone per bene, o comunque non distinguibili da quelle che hanno una fedina bancaria ancora immacolata).

Secondo me è questo l’unico atteggiamento che può sbloccare la risposta autentica ed efficace ai problemi, che è quella di ricostruire un sistema che funzioni meglio secondo un disegno concorde, perseguendo un bene condiviso. Con questo non sottovaluto l’importanza di un giudizio delle responsabilità applicando la legge. È una cosa che si deve fare, punto. Si tratta di farla bene, in modo che serva.

Può darsi che serva individuare e punire comunque dei colpevoli delle crisi per ragioni di pubblica utilità, al fine di irrobustire le istituzioni e la fibra del tessuto sociale grazie al magnum exemplum di Tacito. Stiamo però attenti, perché l’Italia non è il paese dei samurai, è purtroppo infestato da opportunisti che sono maestri nello sfilarsi dalle situazioni che richiedono applicazione, molto lavoro e decisioni rischiose e impopolari.

Per questo ho messo al centro delle mie riflessioni la figura del capro espiatorio. Come il fusibile di un impianto elettrico salta per evitarne la fusione, il capro espiatorio assorbe e scarica l’eccesso di tensione di un ambito politico o sociale. Ma se l’impianto è in corto circuito, possiamo sostituire il fusibile mille volte, alla fine l’impianto fonderà. Ho cercato di fornire qualche indizio dell’alto livello di entropia che sta caratterizzando il sistema sanzionatorio nei suoi livelli amministrativi e giudiziari (serve naturalmente un’indagine più estesa). Questo sta accadendo per il superlavoro a cui il sistema è sottoposto, che si traduce in forme di accanimento (il fenomeno degli anacapri) dagli esiti spesso arbitrari o discriminatori. E alla fine non funziona: le Autorità sono comunque esposte a critiche pesanti, i soggetti danneggiati non ottengono i risarcimenti sperati, tutto l’ambaradan è interminabile e costoso. E (aspetto decisivo) si giudica senza capire come e perché qualcosa di grave è potuto accadere, e ci si condanna a vederlo ripetere.

Per finire, due spunti da approfondire: (a) affiancare ai procedimenti nei quali si giudica secondo la legge un serio dibattito secondo i principi dell’economia e della sana gestione aziendale; (b) sfruttare la chiusura dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta per allargare la prospettiva di indagine. Li lascio a riflessioni che spero di mettere per iscritto nell’anno che sta per cominciare.

Sui titoli di coda

Ho citato prima le prese di posizione di alcuni membri della Commissione banche. Non posso farvi mancare il mio omaggio all’ottimo sen. Carlo Martelli, portavoce in Senato del M5S e membro della stessa Commissione. In questo video ci svela la genesi e le finalità politiche che hanno guidato i lavori della Commissione di inchiesta (molto interessante). Qui invece offro il mio goffo tentativo di riprodurre in pseudo-linguaggio Visual Basic il suo approccio neopositivista-logico alla formulazione di una domanda al governatore Visco.

Appendice giuridica

Il concetto di dolo

Di norma, per imputare un reato a una persona occorre dimostrarne il dolo, inteso come sua generica volontà che si traduce in una condotta caratterizzata dall'arrecare danno ad altri.

Note
Nel diritto civile per dolo negoziale si intende il comportamento di chi induce una falsa rappresentazione della realtà in un soggetto per influenzarlo nel compimento di un determinato negozio giuridico. Il contratto viziato da dolo determinante è annullabile dal contraente in buona fede se i raggiri provengono o comunque erano conosciuti dall’altro contraente. In caso di dolo incidente si ha diritto al risarcimento dei danni. Sono previsti inoltre il dolo extracontrattuale che si ha quando un soggetto compie un’azione ovvero un’omissione allo scopo di danneggiare un altro soggetto, e il dolo nell’inadempimento quando, in un rapporto obbligatorio, il debitore pone in essere un comportamento volontariamente preordinato alla violazione dell’obbligo.

Fattispecie rilevanti di reato fallimentare

Le crisi bancarie possono essere associate a reati fallimentari che possono essere imputati ad amministratori, dirigenti e liquidatori di società. Nell’ambito della Legge fallimentare vigente (LF, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni), la fattispecie principale è la bancarotta fraudolenta.

Condizione per la sussistenza di tali reati è lo stato di insolvenza della banca che si può dichiarare nei casi di liquidazione coatta amministrativa (assimilata per questo aspetto al fallimento) o di risoluzione. Tuttavia, non necessariamente l’attivazione di tali procedure di crisi implica la dichiarazione dello stato di insolvenza.

Note
Nel disegno di legge di riforma elaborato dalla Commissione Rordorf il termine fallimento è sostituito da liquidazione giudiziale. La riforma in oggetto non ha interessato la materia penale, salvo aspetti accessori.
Note
Non si applica alle banche il reato di Bancarotta semplice ex art. 217 LF imputabile all’imprenditore fallito il quale: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. Tale reato è attribuibile a una persona fisica (imprenditore individuale o socio di società di persone).

Bancarotta fraudolenta

È disciplinata dall’art. 216 LF, dove si prevede che sia punito l’imprenditore fallito il quale:

  1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero,

  2. allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

  3. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Gli stessi fatti sono puniti anche quando commessi durante le procedura di gestione della crisi.

Il caso che qui interessa è quello delle società, regolato dall’art. 223 LF, dove si prevede che siano puniti per bancarotta fraudolenta anche gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e ai liquidatori di società fallite [in stato di insolvenza] i quali:

  • hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dai seguenti articoli del codice civile

    • 2621 e 2622 (False comunicazioni sociali),

    • 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti),

    • 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve),

    • 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante), 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori come riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società a scissioni),

    • 2632 (Formazione fittizia del capitale anche con sottoscrizione reciproca di azioni o quote),

    • 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori),

    • 2634 (Infedeltà patrimoniale, ovvero atti di disposizione dei beni sociali [o in amministrazione da terzi] coi quali si cagiona intenzionalmente un danno patrimoniale alla società [o ai terzi]);

      1. hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Prevede come pena la reclusione da tre a dieci anni, ridotta da uno a cinque anni quando il soggetto, prima o durante la procedura di insolvenza, allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. La pena può essere aumentata fino alla metà quando i fatti commessi hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Esenzione dai reati di bancarotta

Nel caso delle imprese non finanziarie, l’art. 217-bis riconosce l’esenzione dai reati di bancarotta ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di procedure di gestione delle crisi diverse dal fallimento (concordato preventivo ex art. 160 o accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis o piano di risanamento attestato ex art. 67, terzo comma, lettera d).

Note
Le altre operazioni esentate sono quelle effettuate in esecuzione di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell’articolo 182-quinquies e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell’articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.

Ricorso abusivo al credito

A seguito degli scandali Cirio e Parmalat, la L.262/2005 di tutela del risparmio il legislatore ha introdotto all’art. 32 una disciplina più severa del reato fallimentare di ricorso abusivo al credito. Con la medesima riforma ha inoltre inserito il reato di mendacio bancario di cui all’art. 137, comma 1 bis, del TUB.

Come la bancarotta, anche il ricorso abusivo al credito è accertabile nel caso di imprese in stato di insolvenza, e si applica (ex art. 225 LF) agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite [in stato di insolvenza].

I fatti che integrano il reato sono quelli commessi dai soggetti attivi che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di bancarotta, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Mendacio bancario

Con la medesima riforma che ha ri/definito il reato di ricorso abusivo al credito, il legislatore ha inoltre inserito all’interno del nostro ordinamento il reato di mendacio bancario di cui all’art. 137, comma 1 bis, del Testo Unico in materia Bancaria (TUB), volto a reprimere la condotta di colui che “al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito”.

In caso di successivo fallimento dell’impresa richiedente credito, il reato di mendacio bancario può essere assorbito nella più grave fattispecie di ricorso abusivo al credito.

Note
Anche il dirigente o funzionario della banca può rispondere del reato di mendacio bancario laddove eroghi consapevolmente un finanziamento al cliente nonostante la conoscenza della falsità della documentazione o informazioni fornite dal debitore sulla propria condizione economico/finanziaria.

Reati inerenti la comunicazione alle Autorità e al mercato

Ostacolo alla Vigilanza

L’art. 2638 del cc disciplina il reato di Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza.

Note
L’articolo ha assorbito il reato di False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB precedentemente regolato dall’art 174 del TUF.

I soggetti imputabili sono amministratori, alti dirigenti, sindaci, liquidatori e altri soggetti sottoposti alle Autorità di Vigilanza o tenuti a rispettare obblighi nei loro confronti.

Il reato è definito:

  • dal fine di ostacolare consapevolmente l’esercizio delle funzioni di Vigilanza;

  • dai seguenti fatti

    • esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti vigilati, ovvero

    • occultare fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, allo stesso fine, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti.

La pena prevede la reclusione da 1 a 4 anni, raddoppiabili nel caso di società quotate o con strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante tra il pubblico.

False comunicazioni sociali

Ricomprende il precedente reato di falso in bilancio. Questo fu depotenziato dal DLgs 61/2002 (emanato dal governo Berlusconi), che introdusse delle soglie di non punibilità in funzione della "materialità" dell’alterazione dei valori (ad esempio, quando tale alterazione risultava inferiore al 5% del reddito, all'1% del patrimonio netto o al 10% nel caso di poste oggetto di valutazioni estimative). In aggiunta, non era perseguibile d’ufficio ma soltanto su querela delle parti lese (principalmente i soci, i creditori e la stessa società).

La L. 69/2015 (Governo Renzi) ne riscrisse integralmente la disciplina, tuttora vigente, e ne cambiò il nome in "False comunicazioni sociali". Sono attualmente previste le seguenti fattispecie:

  • art. 2621 cc, false comunicazioni sociali di società non quotate, punito con la reclusione da 1 a 5 anni;

  • art. 2622 cc, false comunicazioni sociali di società quotate, punito con la reclusione da 3 a 8 anni; si applica anche in caso di IPO (Offerte pubbliche di sottoscrizione per la quotazione), titoli quotati su MTF (Sistemi multilaterali di negoziazione), controllanti di società quotate, società che fanno appello al pubblico risparmio);

  • art. 2621 bis cc, riferito ai falsi di lieve entità rilevati in società non quotate non soggette a fallimento, con azione esperibile soltanto su querela delle parti interessate (come nella previgente normativa); è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;

  • art. 2621 ter cc, riferito a casi di particolare tenuità riconosciuti come tale dal giudice penale.

Il caso che interessa le banche è il secondo (art. 2622 cc) nel quale il reato è definito:

  • dal fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;

  • dai seguenti fatti

    • esporre consapevolmente fatti materiali non rispondendo al vero, ovvero

    • omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge

  • in modo concretamente idoneo a indurre in errore.

Falso in prospetto

Non è regolato dal cc ma dall’art. 173 bis del TUF. È stato riscritto nella L. 262/2005 di tutela del risparmio, emanata dopo il caso Banca popolare di Lodi-Antonveneta. In precedenza era stato spostato nel cc dal citato DLgs 61/2002 che aveva depenalizzato il falso in bilancio, con riduzione delle pene associate.

Il reato è definito:

  • dal fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;

  • con i seguenti fatti compiuti nella redazione dei prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti pubblicati in occasione delle offerte al pubblico di acquisto o di scambio

    • esporre false informazioni, ovvero

    • occultare dati e notizie,

  • con l'intenzione di ingannare i destinatari dei suddetti prospetti e documenti;

  • in modo concretamente idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

È punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Dettaglio delle sanzioni di vigilanza irrogate alle popolari venete

Veneto banca

Consob

Delibera n. 20022 - Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Veneto Banca S.p.A. per violazioni del combinato disposto dell’art. 114 e dell’art. 116 del D.Lgs. n. 58/1998 e delle relative norme attuative (incompletezza o non correttezza delle informazioni diffuse nei comunicati riguardanti il prezzo delle azioni della banca, l’operazione in prestiti ipotecari vitalizi con JP Morgan, l’aumento di capitale 2014, e altro)

Delibera n. 20031 - Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Vincenzo Consoli, amministratore delegato e direttore generale pro tempore di Veneto Banca s.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima banca, per violazione del combinato disposto degli artt. 95, comma 1, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 34-decies del regolamento Consob n. 11971 del 1999 (condotte irregolari della Banca in relazione all’attività di raccolta di intenzioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale 2014, posta in essere prima dell’avvio del relativo periodo di offerta e dell’approvazione del prospetto da parte della Consob)

Delibera n. 20033 - Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di Veneto Banca S.p.A. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società per violazioni degli artt. 21 e 8 del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione (Violazioni: 1) omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti scorretti in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni; 2) tenuto comportamenti irregolari, tra l’altro, nei finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto delle azioni di propria emissione, i quali hanno condotto ad un’alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela; 3) omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti scorretti in materia di gestione degli ordini dei clienti; 4) omesso di dotarsi di procedure adeguate in materia di pricing delle azioni di propria emissione;5) fornito alla Consob, in occasione dell’operazione di aumento di capitale 2014, informazioni rivelatesi non veritiere a seguito degli accertamenti ispettivi;)

Delibera n. 20034 - Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di Veneto Banca s.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società per violazioni dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 (Violazioni: non avere rappresentato nei prospetti di base relativi alle emissioni obbligazionarie 2014 e 2015 e nella successiva documentazione di offerta, informazioni inerenti a: i) la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni della Banca; ii) le criticità rilevate dalla Banca d’Italia in merito al ruolo svolto dal sig. Consoli nella Banca ed al processo del credito)

Delibera n. 20035 - Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di Veneto Banca s.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società per violazione dell’art. 94, commi 2 e 7, del d. lgs. n. 58/1998 (Violazioni: mancata rappresentazione nel Prospetto relativo all’aumento di capitale 2014 di informazioni necessarie affinché gli investitori potessero pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive di Veneto Banca, nonché sulle azioni offerte)

Merita una menzione la posizione particolare di un membro del CdA che è stato sanzionato successivamente con apposite delibere n. 20014, 20015 e 20016 del 19 settembre 2017 in quanto beneficiario fino al 31 maggio 2017 della sospensione dei processi amministrativi disposto ai sensi dell’art. 49, comma 4, del d. l. n. 189 del 17 ottobre 2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016)

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Sanzione per " A) nell’aver nei fatti condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori: mutui immobiliari e di liquidità, tra i quali i cc.dd. “Mutui Soci”, all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni, con lo scopo di collocare questi titoli presso i consumatori, b) nell’aver nei fatti indotto i consumatori intenzionati a richiedere dei prodotti di mutuo ad aprire un conto corrente con la prospettazione della necessità di instaurare un rapporto di conto corrente presso Veneto Banca collegato al mutuo"

Banca popolare di Vicenza

Consob

30/3/2017

Delibera n. 19930 - Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. per violazioni del combinato disposto di cui agli artt. 114 e 116 del D.Lgs. n. 58/1998 e delle relative norme attuative (carenze dei comunicati, omessa informativa dei criteri di determinazione del prezzo delle azioni 2014 e 2015, omesso warning sull’imminente deprezzamento del titolo nel marzo 2015, fuorviante informativa in merito agli esiti degli aumenti di capitale 2013 e 2014 e alla relativa evoluzione della compagine sociale)

Delibera n. 19931 - Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima banca, per violazione del combinato disposto degli artt. 95, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 34-decies del regolamento Consob n. 11971 del 1999 (raccolta non notificata intenzioni di acquisto)

Delibera n. 19932 - Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima Banca, per violazione dell’art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (aumenti di capitale 2014)

Delibera n. 19933 - Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima Banca, per violazione dell’art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (mancata rappresentazione di informazioni nei prospetti)

Delibera n. 19934 - Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima Banca, per violazione dell’art. 94, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 (Programma di vendita azioni 1/1/14 - 28/2/15 da fondo azioni proprie non notificato come offerta al pubblico)

Delibera n. 20212 - Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società di revisione KPMG S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 di Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. (violazione dei principi di revisione relativi alla pianificazione dell’attività di revisione - modalità di definizione del livello di significatività, alle attività finanziarie disponibili per la vendita - quote di OICR, ai crediti verso la clientela, alle attività immateriali - avviamento, alle azioni proprie - operazioni sul capitale)

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Delibera del 6 settembre 2016. Sanzione per "aver nei fatti condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori - mutui immobiliari e di liquidità, tra i quali i cc.dd. “mutui soci” riservati ai soci - all’acquisto da parte degli stessi di proprie azioni od obbligazioni convertibili (di seguito collettivamente, “titoli”), con lo scopo di collocare questi titoli presso i consumatori. Tali comportamenti hanno avuto particolare sviluppo nel periodo in cui si sono svolte le operazioni di aumento di capitale della Banca negli anni 2013 e 2014"

Banca centrale europea

Delibera del 15 settembre 2017 (Violazioni degli obblighi di reporting trimestrale e dei limiti alle esposizioni di maggior importo)

Luca Erzegovesi
Luca Erzegovesi
Professore di Finanza aziendale

Mi interesso di finanza delle Pmi, crisi bancarie e nuovi modelli di business bancari.

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