Scoppia il caso FIR

Ricordo Andrea Augello, senatore nella XVII legislatura, tra gli "inquisitori" più puntuti della Commissione banche. Tra le altre cose, fece richiesta di depositare in Procura gli atti delle audizioni di Banca d’Italia e Consob per far verificare dai p.m. eventuali ipotesi di reato da contestare ai supervisori. Per questo suo eccesso di zelo, si racconta, non è stato riconfermato nelle liste di Forza Italia alle politiche di marzo. Ora si prepara alle prossime europee dopo che il 9 dicembre 2018 il suo movimento Cuori Italiani ha aderito a Fratelli d’Italia con l’obiettivo di dare vita a un unico movimento conservatore e sovranista alternativo alla Lega. Pur fuori dal Parlamento, segue attivamente il dibattito e i lavori sui temi bancari sui quali gli va riconosciuta una buona competenza.

Ieri Augello con un post sulla sua pagina Facebook ha fatto scoppiare un caso sul Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), la forma di ristoro potenziata degli investitori nei titoli delle banche liquidate inclusa nella legge di bilancio 2019.

Lo spunto del post di Augello (verificato su documenti interni di fonte MEF) era ripreso in bell’evidenza da tre quotidiani nazionali: Gianluca Paolucci sulla Stampa, Tommaso Ciriaco e Giovanna Vitale su Repubblica, Carlo Di Foggia sul Fatto quotidiano. Lo annotava oggi con soddisfazione lo stesso Augello.

Riassumendo:

  • l’approvazione del testo sui FIR incluso nella legge di bilancio ha allargato di molto i criteri di accesso, eliminando la necessità del giudizio di un collegio arbitrale e ammettendo anche coloro che non hanno acquistato i titoli dalle banche emittenti (poi liquidate), ma tramite altri intermediari che sarebbero aggredibili con azioni risarcitorie;

  • la struttura di supporto alla direzione generale del Ministero aveva ravvisato nel nuovo testo un elevato rischio di bocciatura da parte della Commissione;

  • il FIR è uno dei più ricchi trofei che la maggioranza (in particolare la sua componente M5S) intende esibire nella prossima campagna elettorale; il partito di Di Maio insiste per varare al più presto la nuova Commissione d’inchiesta sul sistema bancario (il DDl approvato dal Senato è fermo da qualche settimane alla Camera); la nuova Commissione servirebbe da vetrina per tenere alta l’indignazione contro i passati governi e i supervisori e far risuonare il plauso delle associazioni degli investitori danneggiati;

  • c’è un’altra frattura che rischia di aprirsi, quella tra la maggioranza e la struttura tecnica del MEF, che nel post di Augello viene implicitamente accusata di voler ostacolare il percorso di attuazione dei FIR facendolo incagliare in sede europea; non è una novità, dopo l’accusa alle "manine" e gli insulti ai dirigenti del Ministero fatti girare dal responsabile della comunicazione del Governo.

Non so prevedere il destino di questo provvedimento. Non avrà un cammino facile, questo è sicuro. Sarebbe triste scrivere tra qualche mese, dopo le elezioni, la storia di un fallimento annunciato. Anche chi ha fortemente voluto i FIR potrebbe giocarsi questo apparente insuccesso nella contesa elettorale, accusando le alte burocrazie di Roma e di Bruxelles chiedendo un appoggio più deciso agli elettori per tornare alla carica e finalmente sbaragliarle.

Si rischia di spaccare la squadra di politici e di tecnici che si accinge ad attuare gli interventi a favore di Carige e magari di altre banche. La situazione è delicata e richiede un impegno concorde a risolverla, non certo la presa di distanze dai presunti avversari per scaricare le responsabilità di eventuali insuccessi e conseguenze impopolari. La realtà (recessione, nuove regole UE, crisi bancarie, ecc.) pone delle urgenze, sicuramente diverse da quelle della propaganda elettorale, così come le risposte alle une e alle altre sono agli antipodi per orizzonte temporale e pazienza necessari a portarle a buon fine.

Occorre evitare il fastidioso rumore di fondo della polemica su questioni vecchie di anni, alla caccia di presunti colpevoli da punire. Ammesso che si riesca a farlo (ma è compito del Parlamento?), non ve verrà alcun aiuto a intervenire in tempo sulle questioni nuove. Anche per questo occorre fare chiarezza su questo discusso programma di ristoro che ha riacceso le speranze di molti investitori. In appendice al post trovate le norme che hanno istituito il FIR nella legge di bilancio 2019). Vi consiglio di leggerle con calma. Si tratta di un intervento complicato e sto raccogliendo materiale e testimonianze sulla sua genesi, sulla solidità delle coperture finanziarie che espone (i fondi da conti dormienti prescritti), sulla selettività ed equità dei criteri di accesso, sulla numerosità dei beneficiari che li soddisfano, sul conseguente onere per le casse dello Stato e sulla possibilità concreta di gestire quei numeri (di persone e di milioni di euro) da parte di una Commissione monocratica di nove membri.

Se ci sarà da discuterne, entreremo nel merito. Soltanto dal confronto con i dati di realtà può nascere un’azione concorde che va dritta ai risultati. Anche superando le obiezioni della Direzione concorrenza della Commissione.

Appendice - Il testo delle norme sul FIR dalla legge di bilancio 2019, art.1 (493-506)

493 Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e' istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

494 Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori,persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

495 Sono in ogni caso esclusi dall’accesso alle prestazioni delFIR le controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater,lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 6.

496 La misura dell’indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 e' commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 lesomme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.

497 La misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 e' commisurata al 95 per cento del costo diacquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa,della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.

498 Le somme erogate a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 493.Conseguentemente, il FIR e' surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto. 499. L’indennizzo di cui al comma 496 e' corrisposto al netto dieventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche dicui al comma 493 nonche' di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto e l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro,rimborso o risarcimento.

500 L’indennizzo di cui al comma 497 e' corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 493 nonche' di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonche' del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione,documenta il costo di acquisto e l’incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonche' del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente.

501 Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e finoa concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di presentazione della domanda di indennizzo nonche' il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR, composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilita' e probita'. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e' determinato il compenso da attribuire ai componenti della commissione tecnica. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la dotazione del FIR. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, e' inviata al Ministro dell’economia e delle finanze entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attivita' conseguenti non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.

502 I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR.

503 L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilita' speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l’importo di 500 milioni di euro all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi. 504. Il Fondo di ristoro finanziario di cui all’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' sostituito dal FIR. All’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n.205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

505 Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale;consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonche' i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.

506 Al comma 3, alinea, dell’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « L’importo dell’indennizzo forfetario e' pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari » sono sostituite dalle seguenti: « L’importo dell’indennizzo forfetario e' pari al 95 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari ». Conseguentemente il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD) integra irimborsi gia' effettuati entro il 31 dicembre 2019.

507 Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione relativa all’attuazione dei commi da 493 a 506 nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FIR a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo a norma del comma 496, nonche' il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FIR. Con la medesima relazione il Ministro dell’economia e dellefinanze comunica l’ammontare stimato delle risorse destinate all’indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell’anno 2020.

Luca Erzegovesi
Luca Erzegovesi
Professore di Finanza aziendale

Mi interesso di finanza delle Pmi, crisi bancarie e nuovi modelli di business bancari.

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